martedì 18 agosto 2020

24 - Gli atti giudiziari

In tutti i casi in cui a difesa dei propri diritti e a tutela dei propri interessi si è costretti a far intervenire l'autorità giudiziaria, anche attraverso un primo intervento delle Forze dell'Ordine, occorre procedere con atti scritti.
Scopo di queste note non è quello di sostituirsi all'avvocato (neppure io lo sono), il quale necessariamente dovrà essere incaricato nei casi più gravi, quanto piuttosto quello di comprendere gli elementi di base che un atto giudiziario deve contenere, sia che si tratti di denuncia, querela, citazione a giudizio, memoria difensiva etc., e la struttura organizzativa dello stesso, in modo tale che esso risulti chiaro, documentato, privo di illazioni indimostrabili (deleterie per lo stesso autore) e di inutili ripetizioni che ne rendono difficile la comprensione e non di rado suscitano anche un certo disappunto nel magistrato chiamato a trattare il caso.
La comprensione della struttura di un atto giudiziario faciliterà anche il dialogo con il proprio avvocato, evitando frequenti incomprensioni e, talvolta, persino una certa approssimazione nell'esposizione delle proprie ragioni.
La presentazione di un atto scritto all'autorità giudiziaria presuppone una richiesta (in gergo legale, petitum, dal verbo latino petere, ossia richiedere) che lo scrivente rivolge all'autorità stessa, affinché essa intervenga in difesa dei propri diritti e interessi, secondo le regole trascritte nei codici legislativi.
La richiesta che viene rivolta all'autorità giudiziaria deve essere adeguatamente motivata; tali ragioni vengono indicate in gergo legale con l'espressione latina causa petendi (ossia, motivazioni della richiesta).
Petitum e causa petendi sono i due elementi cardine la cui assenza rende l'atto privo di significato, quindi non solo inefficace ai fini della tutela di diritti e interessi, ma addirittura deleterio per chi lo presenta, perché offre, al soggetto citato, la possibilità di formulare a sua volta richieste per il ristoro dei danni materiali e di immagine a lui provocati dall'autore dell'atto.
Richiesta e motivazioni della richiesta devono avere un loro fondamento giuridico, nel senso che si può lamentare solo ed esclusivamente una violazione di legge effettivamente avvenuta (Fatto), prevista dal nostro ordinamento giuridico (Diritto).
Infine, utile ma non strettamente necessario, il riferimento a casi analoghi trattati dalla magistratura e giunti a sentenza (giurisprudenza); ricordiamo in proposito che nel nostro sistema giuridico (cosiddetto civil law) le sentenze non costituiscono fonte di diritto (vedi post n°18), ma la loro corretta citazione, se relative a casi analoghi a quello proposto, può risultare utile e aiutare il magistrato nel proprio convincimento, pur essendo egli soggetto soltanto alla legge.
Lo schema a blocchi che segue rappresenta la struttura essenziale e generica di un atto, con gli elementi fondamentali che necessariamente dovranno essere presenti:
(fare clic sull'immagine per ingrandirla, ESC per ritornare al testo)

Credo che esso possa risultare utile ai cittadini nel consultare e comprendere gli atti scritti da professionisti del settore (avvocati, ma anche Pubblico Ministero), in modo da poter interloquire con essi consapevolmente, possedendo almeno le conoscenze di base.
Come si nota nel diagramma, Fatto e Diritto sono gli elementi che dovranno convincere il Magistrato che la richiesta dello scrivente merita accoglimento (an debeatur = se sia dovuto); le richieste motivate dovranno dimostrare la fondatezza di ciò che si chiede in termini di ristoro e/o di condanna del Convenuto (quantum debeatur = quanto sia dovuto).  
Sottolineo, infine, che ogni parte dell'atto deve essere coerente e deve integrarsi con le altre; in caso contrario, conterrà punti deboli interni che faciliteranno la risposta della controparte, sino ad una possibile contro-richiesta di danni (ad esempio, mediante domanda riconvenzionale).
Non stupisca l'uso di locuzioni in latino, appositamente riportate perché (purtroppo) ancora impiegate nel linguaggio legale; così, l'atto solitamente si conclude con l'istanza di accoglimento delle proprie richieste, introdotta dalla formula contrariis reiectis (= rigettata ogni istanza della controparte).
Nel prossimo post vedremo in dettaglio come strutturare un atto che sia completo e che contenga i necessari rimandi alla documentazione di supporto allegata; essa costituisce l'insieme degli elementi di prova, in quanto le prove in senso stretto si formano a partire da tale documentazione, durante il processo, nel contraddittorio tra le parti in causa.
  

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