Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Tale tutela si estende anche nei confronti della Pubblica Amministrazione (sigla P.A.), come recita la stessa Costituzione all'art.113-comma 1:
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Per l'effettiva tutela di diritti soggettivi e interessi legittimi dei cittadini, ossia per l'esercizio della funzione giurisdizionale, è stato necessario costruire un ordinamento giudiziario in applicazione del principio dettato dall'art.25 Costituzione-comma 1:
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge
e dall'art.102-comma 1:
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Vediamo dunque la struttura di base di tale ordinamento, che deriva dai seguenti criteri:
- per la tutela dei diritti soggettivi operano i Tribunali ordinari, sezioni civili, in tre gradi di giudizio (1° grado, Appello, Cassazione);
- per l'accertamento dei reati operano le Procure della Repubblica, che si avvalgono dell'ausilio delle sezioni di polizia giudiziaria presenti presso le sedi della Procure (nucleo Carabinieri, Polizia di Sato, Guardia di Finanza);
- per la punizione dei reati accertati operano i tribunali ordinari, sezioni penali, in tre gradi di giudizio (1° grado, Appello, Cassazione);
- per la tutela degli interessi legittimi lesi dalla P.A. operano i tribunali amministrativi, in due gradi di giudizio (Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato);
- la tutela dell'interesse generale sulla corretta gestione dell'erario pubblico spetta alla Corte dei Conti;
- in merito a reati e controversie di carattere tributario giudicano le Commissioni tributarie;
- Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche decide in grado di appello le cause in materia di diritti soggettivi sulle controversie relative alla gestione delle acque;
- in materia di reati commessi da esponenti delle forze armate operano i Tribunali militari.
A tutela delle garanzie costituzionali opera la Corte Costituzionale, come previsto dalla stessa Costituzione all'art.134:
La Corte costituzionale giudica:
- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario [108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Il Consiglio Superiore della Magistratura (sigla CSM) è l'organo autonomo di governo della Magistratura, come specificato dall'art.104 della Costituzione:
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Purtroppo non esiste un testo unico che descriva e disciplini una materia così articolata, complessa e importante per la pacifica convivenza civile (senza la giurisdizione, ossia l'applicazione di fatto delle leggi, sarebbe una giungla selvaggia e sanguinosa), ma le leggi fondamentali in materia possono riassumersi come segue:
- la Costituzione;
- Il Regio Decreto 12/1941 sull'Ordinamento giudiziario;
- i decreti legislativi attuativi degli anni 2005-2007.
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