La Costituzione della Repubblica Italiana è una costituzione rigida, ossia può essere modificata soltanto mediante leggi che seguono procedure diverse e più complesse di quelle ordinarie e che hanno lo stesso rango della Costituzione nella gerarchia delle fonti del diritto italiano.
In particolare, l'articolo 138 della Costituzione prescrive le modalità di modifica della stessa:
In particolare, l'articolo 138 della Costituzione prescrive le modalità di modifica della stessa:
Leggi costituzionali - Art. 138.SEZIONE II. – Revisione della Costituzione
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Per completezza di informazione, riporto anche l'articolo 139 (ultimo) della Costituzione
Art. 139. - La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
in modo tale che i nostalgici della "belle epoque" si mettano pure l'anima in pace.
Il prossimo appuntamento alle urne elettorali del 20 e 21 Settembre riguarda un referendum confermativo, detto anche semplicemente costituzionale, e si riferisce alla riduzione del numero dei parlamentari (ne parleremo nel prossimo post).
Mentre per il referendum abrogativo (serve per depennare in via totale o parziale una legge o un atto avente valore di legge) l'articolo 75 della Costituzione stabilisce che il referendum “passa” soltanto se si presenta alle urne la maggioranza degli aventi diritto al voto e venga raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, nel caso del referendum confermativo è sufficiente raggiungere la maggioranza semplice (la metà più uno) dei voti espressi, senza alcun quorum di votanti.
Un esempio importante di referendum confermativo fu quello del 7 Ottobre 2001, in merito alla riforma che prevedeva:
In pratica, molte materie fino ad allora rientranti nell'esclusiva potestà legislativa dello Stato, sono divenute oggetto di legislazione concorrente Stato-Regioni (ad esempio, Istruzione, Tutela della salute e Governo del territorio, tanto per citarne alcune molto impegnative dal punto di vista della regolamentazione), oppure sono state trasferite alle Regioni, in via residuale ("Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato" - art.117 Cost.).
Appare evidente, quindi, anche alla luce di questo parziale federalismo, che il gravame legislativo del nostro Parlamento si sia ridotto in modo significativo, comunque tale da giustificare la riduzione da 945 a 600 elementi (riduzione del 36,5%); riduzione già approvata dal Parlamento con la Legge di "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" che siamo chiamati a confermare con il prossimo referendum.
Mentre per il referendum abrogativo (serve per depennare in via totale o parziale una legge o un atto avente valore di legge) l'articolo 75 della Costituzione stabilisce che il referendum “passa” soltanto se si presenta alle urne la maggioranza degli aventi diritto al voto e venga raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, nel caso del referendum confermativo è sufficiente raggiungere la maggioranza semplice (la metà più uno) dei voti espressi, senza alcun quorum di votanti.
Un esempio importante di referendum confermativo fu quello del 7 Ottobre 2001, in merito alla riforma che prevedeva:
- la sostituzione di 7 articoli (114, 116, 117, 118, 119, 120, 127);
- la modifica di 2 articoli (123, 132);
- l'abrogazione di 6 articoli o disposizioni (115, 124, 125 co.1, 128, 129 e 130).
In pratica, molte materie fino ad allora rientranti nell'esclusiva potestà legislativa dello Stato, sono divenute oggetto di legislazione concorrente Stato-Regioni (ad esempio, Istruzione, Tutela della salute e Governo del territorio, tanto per citarne alcune molto impegnative dal punto di vista della regolamentazione), oppure sono state trasferite alle Regioni, in via residuale ("Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato" - art.117 Cost.).
Appare evidente, quindi, anche alla luce di questo parziale federalismo, che il gravame legislativo del nostro Parlamento si sia ridotto in modo significativo, comunque tale da giustificare la riduzione da 945 a 600 elementi (riduzione del 36,5%); riduzione già approvata dal Parlamento con la Legge di "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" che siamo chiamati a confermare con il prossimo referendum.