mercoledì 19 agosto 2020

25 - Struttura e contenuti di un atto giudiziario

Riportiamo in queste note alcune precisazioni relative agli atti giudiziari, con riferimento allo schema del precedente post 24 che si richiama.

1. Nella prima parte occorre indicare in modo completo nome e cognome dello scrivente (Attore) che lamenta una o più violazioni di legge a suo danno, insieme con indirizzo di residenza e di eventuale posta elettronica certificata (PEC); in particolare, occorre assolutamente riportare il codice fiscale, il quale identifica in modo univoco e perciò inequivocabile l'Attore.

Andranno riportati gli stessi dati relativi all'eventuale avvocato assunto dall'attore, essendo la presenza di un legale necessaria in aula di tribunale per assicurare la difesa tecnica dell'assistito; occorre precisare anche se lo studio dell'avvocato incaricato viene eletto per la domiciliazione delle comunicazioni provenienti dall'autorità giudiziaria.

2. Nel caso si conosca la persona e/o le persone che ha/hanno agito a nostro danno, occorre riportarne i dati; questi ultimi sono assolutamente necessari in caso di citazione a giudizio in sede civile, mentre in sede penale sarà il Pubblico Ministero, funzionario dello Stato, a rappresentare l'istanza mossa contro l'accusato, qualora in sede di indagine preliminare, svolta dalle Forze dell'Ordine delegate, siano risultate confermate le accuse.
Nel caso si denunci la sola violazione di legge, ad esempio un furto, senza sapere chi lo abbia commesso, la stessa denuncia verrà registrata contro ignoti e le indagini punteranno proprio ad individuarne il responsabile o i responsabili (diversamente, nella querela, colui che si ritiene responsabile della violazione di legge deve essere individuato in modo tale che gli investigatori possano riferirsi ad esso, dopo averlo opportunamente identificato).

3. Nella descrizione dei fatti occorre procedere con estrema sinteticità e chiarezza, esponendoli in ordine cronologico, evitando ripetizioni e, soprattutto, commenti, i quali, dettati da rancore verso chi ci ha danneggiato, offrirebbero facilmente la possibilità all'accusato di presentare una contro-querela.
L'esposizione dei fatti risulterà tanto più chiara e convincente in presenza di documenti che ne attestano la veridicità, da allegare all'atto principale e facilmente richiamabili e consultabili dal magistrato se l'atto viene elaborato come documento ipertestuale, contenente collegamenti (links) ai documenti che ne permettono l'automatica apertura (come i links presenti in questo e negli altri post, per intenderci); per questo risulta necessaria una certa conoscenza di informatica di base da parte dell'avvocato o del cliente, in modo che il file principale dell'atto, in formato pdf, sia collegato a tutti gli allegati, nello stesso formato, anche se derivanti da scansione (si pensi ad esempio ai documenti cartacei che andranno scansionati e trasmessi per via telematica all'Autorità Giudiziaria).

4. Quanto sopra detto vale anche per i riferimenti giuridici che occorrerà citare in modo preciso e puntuale, riferendoli cioè a ciascuno dei fatti descritti e che si ritengono costituire violazioni di legge; in proposito, si rammenta che in sede penale il fatto descritto deve costituire un reato precisamente codificato, non potendo avvalersi di similitudini con fatti analoghi magari oggetto di condanna (in altri termini, non ci si può avvalere dell'analogia legis e dell'analogia iuris). 
Personalmente. da non professionista del settore e neppure da cultore della materia, ma piuttosto da "forzato del Diritto", preferisco citare integralmente (cioè testualmente) gli articoli di codice che ritengo siano stati violati, mentre gli avvocati usano semplicemente citarli come numero, senza riportarne il contenuto.
Anche qui sono da evitare inutili se non deleteri commenti e attenersi ad un'esposizione il più possibile oggettiva e impersonale, sottolineando in periodi separati (come nei commi degli articoli di legge) gli aspetti di maggiore importanza (mi è capitato di leggere persino qualche atto giudiziario contenente interiezioni da fumetto per esprimere sgomento verso le ragioni senza fondamento esposte dalla controparte: cosa assolutamente da evitare).

5. Le richieste avanzate al Giudice devono essere esposte in modo tale che risulti evidente la logica connessione con i fatti esposti e con i riferimenti giuridici.
In particolare, eventuali richieste di risarcimento e di punizione del colpevole devono essere supportate da riferimenti precisi e oggettivi, che derivano da un procedimento di valutazione passibile di verifica (in altri termini, non possono essere frutto di fantasiosa ideazione da parte dell'Attore e/o del suo avvocato).
Nel caso non sia possibile adottare un metodo di stima comprovato e oggettivo, occorrerà chiedere la valutazione equitativa da parte del giudice (nei casi di danno di immagine o esistenziale, ad esempio), pur descrivendo accuratamente il danno che si ritiene aver subito alla luce dei fatti esposti e comprovati.

6. Le citazioni giurisprudenziali (sentenze) devono essere coerenti con il caso che si tratta, ma non ritengo utile abusarne, soprattutto nei casi frequentissimi in cui si riprendano sentenze della Corte di Cassazione; ricordiamo, infatti, che non costituendo la giurisprudenza fonte di diritto, la citazione convinta e ripetuta di sentenze di altri tribunali potrebbe indisporre il Giudice, il quale deve applicare la legge con il proprio personale metro di giudizio e secondo il suo convincimento, non seguire pedissequamente quanto disposto da suoi colleghi in casi analoghi.

7. Infine, quanto può essere derivato dalla dottrina, ossia dall'esame, condotto da studiosi, delle leggi che interessano il caso specifico, è utile solo ai fini delle argomentazioni a supporto delle proprie richieste avanzate al Giudice, ma credo che risulterebbe deleterio presentarle in modo esplicito come riferimento da tenere in necessaria considerazione.  

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