domenica 30 agosto 2020

29 - Imputazione coatta e avocazione delle indagini


"Platone mi è amico, ma mi è più amica la verità."
(Amicus Platus, sed magis amica veritas)
Aristotele

La citazione riportata in epigrafe dovrebbe essere scritta in ogni ufficio delle Procure della Repubblica in Italia, perché talvolta accade che non sia così: le relazioni dirette o, più spesso, mediate con amici, amici degli amici etc. giocano un ruolo importante e negativo nell'obbligo dell'azione penale che spetta costituzionalmente (art.112 della Costituzione) al Pubblico Ministero.
Informato in un qualsiasi modo di un possibile reato (in linguaggio legale, appresa una notitia criminis), il magistrato inquirente dell'ufficio del Pubblico Ministero ha l'obbligo di accertare la verità dei fatti appresi, indagando direttamente e avvalendosi delle sezioni di Polizia Giudiziaria (aliquote Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) presenti presso ogni Procura della Repubblica. 
Obbligo del magistrato è quello di accertare la verità dei fatti pro o contro l'eventuale accusato (indagato), quindi chiedere il rinvio a giudizio dello stesso se vi sono fondati motivi, oppure chiedere l'archiviazione del caso qualora non sia emerso nulla di penalmente rilevante nel corso delle indagini.
Non sempre è così.
Nell'anno 2012 presentai una documentata denuncia per appropriazione indebita di una somma consistente elargita dallo Stato (destinata al pagamento di una mia parcella professionale relativa ad un progetto di ripristino con miglioramento sismico di un gruppo di abitazioni), oltre ad eventuali altri reati che il magistrato inquirente avesse ravvisato.
In proposito, è bene precisare che il denunciante deve descrivere i fatti, che ritiene meritevoli di indagine, nel modo più completo, chiaro e documentato possibile; spetta invece alla magistratura inquirente accertare la verità sugli stessi e ravvisarvi eventuali violazioni del codice penale (principio: iura novit curia), chiedendo in caso di accertamento positivo il rinvio a giudizio degli indagati, che diventano quindi imputati nel processo.
Bellamente, il solito Sostituto Procuratore incaricato del caso (non certo amico mio e della verità, ma piuttosto amico del giaguaro e della passera), chiese l'archiviazione del caso, inaccettabile conclusione senza il supporto delle doverose indagini; questo perché, pur trattenendo il soggetto da me accusato soldi non suoi (ma miei, per la precisione), io sottoscritto avevo comunque intrapreso azioni civili per il recupero del credito che vantavo, testimoniato dal lavoro svolto e approvato dall'ente pubblico preposto e da una parcella professionale validata dal mio Ordine professionale di appartenenza.
In altri termini, con un ragionamento fallace e volutamente di parte, le azioni civili da me intraprese avrebbero estinto il reato (?), a dire del Sostituto Procuratore.
Senonché, a qualche anno di distanza, un avvocato nominato dal Tribunale per la controversa e problematica gestione dei fondi pubblici per la ricostruzione post-terremoto, presentò un esposto alla Procura della Repubblica sulla grave situazione finanziaria in cui versava il Consorzio per la ricostruzione, già oggetto della mia denuncia sopra citata.
A questo punto la Procura, forse anche per lo status del denunciante, si decise alle doverose indagini, scrupolosamente condotte dalla Guardia di Finanza, su delega del magistrato incaricato del caso.
Indagini che hanno effettivamente appurato nei fatti (vale a dire nei documenti contabili del Consorzio per la ricostruzione post-sisma) un utilizzo per altri scopi di fondi pubblici a destinazione obbligata per la ricostruzione: il reato ravvisato è indubbiamente Malversazione a danno dello Stato (art.316bis del Codice Penale).
Qui un altro colpo di scena (in negativo): il magistrato che ha condotto l'indagine, forse per coprire il grave comportamento tenuto anni prima dal suo collega-amico che archiviò la mia denuncia, ha chiesto a sua volta l'archiviazione del caso, giustificando l'autore della malversazione accertata con un'ipotesi di comportamento che lo stesso avrebbe potuto tenere, ma che nei fatti non ha tenuto (incredibile ma vero!).
In altri termini, con una capziosa fallacia nel ragionamento, il magistrato volutamente  confonde e attribuisce lo stesso valore ai fatti accertati dalle indagini (che costituiscono reato) e alle ipotesi da lui stesso avanzate (che costituirebbero causa scriminante del reato) e non supportate da nulla, neppure da dichiarazioni dell'indagato, mai ascoltato; di conseguenza, assolve, per così dire, l'indagato stesso dal reato attestato dalla documentazione acquisita e esaminata dalla Guardia di Finanza.
In questi casi, purtroppo più frequenti di quanto si possa pensare e che fanno leva sull'ignoranza dei cittadini, restano due strade per il denunciante, in genere persona offesa o persona danneggiata:
  1. la richiesta di imputazione coatta (art.409-comma 5 del Codice di Procedura Penale), da avanzare al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP);
  2. la richiesta di avocazione delle indagini (art.372 del Codice di Procedura Penale), da avanzare al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello competente per territorio.

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