Ricordo che l'avvocato che presentò il relatore del convegno, il prof. Luigi Viola, autore di un libro e di numerosi articoli sull'argomento, cercava il modo meno traumatico per presentare ai suoi colleghi un argomento ostico, basato sulle regole della logica formale e su equazioni matematiche, passibili di essere trattate, considerato l'elevatissimo numero di dati da considerare, mediante software appositamente implementato anche per personal computer.
Ad un certo punto, il suddetto avvocato chiese all'uditorio se qualcuno conosceva il significato del termine ALGORITMO; visto il silenzio assoluto dei professionisti del settore presenti all'evento, con un certo timore risposi io, non avvocato: "Procedura finita di calcolo".
Riporto questo episodio per far capire che la strada da compiere affinché i modelli di Giustizia predittiva possano diventare un utile strumento per i professionisti del Diritto è davvero molto lunga, data la generale avversione dei suddetti professionisti a strumenti analitici di calcolo.
D'altro canto, sebbene interessante, a mio parere la Giustizia predittiva non costituisce una panacea destinata a risolvere i gravi problemi del nostro sistema giuridico e giurisdizionale, ma può essere un utile strumento accanto ad altri, per chi sia costretto, come me, a ricorrere al Tribunale per risolvere questioni di vitale importanza.
Vediamo di che si tratta.
Per Giustizia predittiva si intende l'applicazione di modelli di analisi previsionale a casi particolari e concreti di Diritto, sia che si tratti di contenziosi civili, sia di procedimenti in ambito amministrativo o penale.
Tre i principi che consentono l'elaborazione di tali modelli:
- la oggettività del sistema giuridico;
- la certezza del diritto;
- l'uniforme applicazione dello stesso in sede giurisdizionale.
Ne consegue che, come scrive il prof. Viola, "il diritto può essere costruito come una scienza, che trova la sua principale ragione giustificativa nella misura in cui è garanzia di certezza: il diritto nasce per attribuire certezza alle relazioni umane, tramite una complessa attribuzione di diritti e doveri".
I modelli matematici che consentono di stimare (si tratta di una valutazione, assolutamente non di un calcolo preciso) l'esito di un procedimento approdato in Tribunale sono sostanzialmente di due tipi:
- di tipo induttivo, i quali offrono la possibilità di previsione su base statistico-giurisprudenziale;
- di impostazione deduttiva, che consentono una previsione su base algoritmico-normativa tramite combinazione di dati.
Questo modo di procedere presenta numerosi inconvenienti:
- l’impostazione basata su meri calcoli statistici dei precedenti giurisprudenziali è adatta ad un sistema di common law, nel quale le sentenze costituiscono fonte di diritto, ma non è in linea con il nostro sistema di civil law, nel quale qualsiasi giudice, di qualsiasi grado, essendo soggetto soltanto alla legge, può legittimamente discostarsi da sentenze precedenti di casi simili;
- la similitudine di casi, nell'ambito del Diritto si basa sull'analogia, su un ragionamento cioè che non rientra tra quelli della logica formale (in proposito, si veda il post precedente), a meno di non definirne in modo molto preciso i termini, come accade ad esempio nella geometria euclidea per i casi di similitudine tra figure;
- infine, l'applicazione "invertita" del sillogismo aristotelico conduce facilmente ad una fallacia, dunque ad un risultato tutt'altro che valido e certo.
a. La legge è uguale per tutti i cittadini di cui all’art.3 Costituzione (premessa maggiore)
b. Tizio e Caio sono cittadini (premessa minore)
c. Tizio e Caio sono uguali di fronte alla legge (conclusione).
Al contrario, l'applicazione del metodo induttivo conduce a una conclusione non necessariamente vera, in generale ad una fallacia:
a1. Tizio e Caio sono uguali di fronte alla legge (conclusione);
b1. Tizio e Caio sono cittadini (premessa minore)
c1. La legge è uguale per tutti i cittadini (premessa maggiore).
Quindi, se per conclusione (a1) intendiamo le sentenze precedenti relative a casi analoghi, non è detto che il risultato (c1) per il caso concreto che si tratta, sia necessariamente quello che deriva da (a1).
Pertanto, nel nostro sistema è da preferire un modello deduttivo, che parte dalle disposizioni dell'art.12 delle Preleggi, considerate come descrittive di un algoritmo da formalizzare, ossia da tradurre in una sequenza iterativa ma finita di operazioni-interpretazioni di legge, aventi gerarchia diversa, per giungere ad un risultato:
- interpretazione letterale del disposto legislativo;
- interpretazione teleologica o per ratio, ossia basata sulla finalità e sui criteri assunti dal legislatore;
- si procede quindi per analogia e per principi generali del nostro ordinamento giuridico;
- si considerano eventuali condizioni come l’assenza di precise disposizioni e si ricorre all’interpretazione per analogia legis, nonché, in caso dubbio, per analogia iuris.
Per questa via, si può giungere alla costruzione di un modello matematico utile all’interpretazione della legge che si applica al caso particolare che si tratta e al suo esito; ovvero si perviene ad un sistema di equazioni, pur sottolineando il fatto che il risultato fornito dalla soluzione del sistema offrirà semplicemente una valutazione o stima dell'esito di un possibile contenzioso.
Il risvolto pratico è importante: effettuate le opportune valutazioni preliminari, le parti possono trovare utile ed economico accordarsi, piuttosto che avviare procedimenti lunghi, costosi e dall'incerto esito risolutivo della controversia, riducendo in tal modo il gravoso carico del nostro sistema giudiziario.
C'è da dire che necessaria premessa a questo possibile modo di procedere è costituita dalla buona fede e dall'onestà delle parti, principiando dagli avvocati; molto spesso, però, ho dovuto assistere e controbattere a sgambetti e manovre dilatorie meritevoli di ammonizioni e finanche di espulsioni, ovvero a cause intentate sul nulla, senza il reale timore di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge nei casi di lite temeraria.
Nessun commento:
Posta un commento