mercoledì 24 giugno 2020

9 - Simul stabunt vel simul cadent - parte terza

Nella forma attuale, il processo penale italiano è informato dai criteri (ratio legis) e dalle disposizioni di tre grandi innovazioni (vere e proprie rivoluzioni) che ne caratterizzano lo spirito liberale, democratico e garantista per l’imputato:
1) la Costituzione Repubblicana, entrata in vigore il 1° Gennaio 1948;
2) il Codice di Procedura Penale “Vassalli-Pisapia”, entrato in vigore il 24 Ottobre 1989;
3) la Legge costituzionale n°2/1999 sul giusto processo, che ha precisato in modo inequivocabile e approfondito, in termini operativi e non solo come dichiarazioni di principio, i caratteri del giusto processo, arricchendo profondamente gli articoli della Costituzione che trattano l’argomento (in particolare, l’art.111 - vedi nota a fine post).
Sono state queste disposizioni che mi hanno consentito di esercitare appieno il mio diritto di difesa, con indagini e memorie difensive (art.121 Codice di Procedura Penale), evitando il trappolone teso al sottoscritto dalla gang dei dobermann, come narrato nei precedenti post n°7 e n°8, parte prima e seconda della presente terza parte conclusiva.

Non si dia per scontato il riconoscimento delle conquiste liberali alle quali accennerò di seguito, perché personalmente ho sperimentato quanto la casta giudiziaria (dalle forze dell’ordine, alla Procura, ai Giudici, agli avvocati e persino agli impiegati di cancelleria) sia intrisa di un atteggiamento autoritario-vessatorio anche verso chi, come me, appare evidente oggetto di ritorsioni e vendette che lo conducono sul banco degli imputati:
1) spesso ho sentito tali addetti ai lavori riferirsi al vigente Codice di Procedura Penale (del 1989!) come al “nuovo codice”, neanche fosse entrato in vigore ieri l’altro;
2) un Giudice di Pace voleva che ritirassi i miei scritti difensivi, in una causa ancora in corso di cui parlerò prossimamente, sostenendo che tali documenti potevano essere presentati solo a mezzo di avvocato difensore; a mia precisazione che persino la Costituzione, all’art.111, prevede che la parte possa presentare memorie difensive, il suddetto Giudice ha avuto la faccia tosta di replicare che “bisogna vedere se la Costituzione [del 1948!] è stata recepita!

Vediamo brevemente le caratteristiche fondamentali del precedente Codice di Procedura Penale del 1930 (detto "Codice Rocco" dal nome del giurista estensore), chiaramente di stampo fascista, quindi le grandi conquiste del vigente sistema accusatorio.

Il regime inquisitorio nel Codice Rocco del 1930
  • L’iniziativa del processo penale spettava al giudice (istruttore-inquisitore), poiché era considerato il solo depositario del “vero” e del “giusto”; egli non doveva essere ostacolato dalle parti e agiva con discrezione (direi arbitrio) pressoché totale.
  • La ricerca delle prove non spettava alle parti, bensì al giudice stesso, perché, avendo più poteri, meglio di loro poteva conoscere il “vero” e il “giusto”.
  • Veniva redatto un apposito verbale delle deposizioni raccolte dall’inquisitore; il verbale riportava la sola interpretazione che l’inquisitore dava alle frasi pronunciate. Si riteneva accettabile che non fossero riportate le parole effettive, bensì la versione data dall’inquisitore, perché soltanto lui era in grado di comprenderne il vero significato (una volta mi è capitato che un ufficiale di Polizia Giudiziaria, che balbettava in italiano e litigava con la tastiera del computer, volesse modificare con linguaggio a suo dire “tecnico” la mia denuncia-querela esposta oralmente; dubito persino che il figuro in questione conoscesse il significato della parola “tecnica” da lui invocata).
  • Vi era la presunzione di colpevolezza e, pertanto, doveva essere l’imputato a dimostrare la sua innocenza mediante prove; se non vi riusciva, doveva essere condannato. In proposito, rileggete il precedente post nella parte che riguarda il primo avvocato (faso tuto mi) assegnatomi d’ufficio e vi risulterà evidente quanto ancora sia dura a morire l’anima fascista di molti operatori del settore giustizia.
  • Poiché l’imputato era “presunto colpevole”, in mancanza di prove d’innocenza poteva essere sottoposto a custodia preventiva in carcere. Il sistema inquisitorio faceva ampio uso di tale strumento; era comunemente denominato “carcerazione preventiva”, perché costituiva l’anticipazione di quella sanzione, che era poi irrogata a seguito della decisione.
  • Il diritto di difesa era semplicemente definibile come un insieme di poteri di “resistenza”, ancora privo, cioè, di connotati “diretti” e “partecipativi” rispetto alle vicende che avrebbero condotto il giudice alla formazione del suo libero convincimento e alla conseguente definizione del giudizio.

L'attuale sistema accusatorio nella Costituzione e nel Codice di Procedura Penale
La nozione di Giusto processo, delineata dalla Legge costituzionale n°2 del 1999, si innesta nell’ambito di un processo penale di tipo accusatorio e si esplica in alcuni principi fondamentali recepiti nell’attuale formulazione dell’art.111 della Costituzione:
  • terzietà ed imparzialità del giudice;
  • rispetto della parità tra accusa e difesa;
  • svolgimento del processo nel contraddittorio tra le parti;
  • ragionevole durata del processo che deve essere assicurata dalla legge;
  • garanzia di una veloce informazione all’imputato della pendenza del processo a suo carico;
  • possibilità per l’imputato di interrogare o far interrogare le persone che lo accusano o che lo possono discolpare;
  • garanzia del contraddittorio anche nella formazione della prova (gli elementi di prova, raccolti durante le indagini, dall’accusa e dalla difesa, diventano prove sono nel dibattimento, a seguito dell’esame nel contraddittorio tra le parti).
  • impossibilità di condannare un imputato in base ad accuse formulate da un soggetto che per libera scelta si è sottratto all’interrogatorio;
  • ausilio di un interprete per lo straniero.
A ciò si aggiunga che:
  • la decisione del giudice deve essere sempre motivata (ad esempio, nel processo civile, era in voga e forse lo è ancora, la decisione del giudice di compensazione delle spese tra le parti, vincente e soccombente, senza motivazione alcuna);
  • il PM ha il dovere di ricercare la verità pro e contro l’imputato, quale emerge dalle indagini e dal dibattimento processuale.
Sono state queste precise disposizioni legislative che mi hanno consentito di ottenere un verdetto di assoluzione piena, nonostante il P.M. presente nell’udienza finale avesse chiesto per il sottoscritto “otto mesi di reclusione, riconoscendo le attenuanti generiche perché incensurato”.
Vi assicuro che non è gradevole sentire pronunciare una tale richiesta di condanna, a maggior ragione quando si sa di non aver commesso alcun reato, ma di essere finito sotto processo per ritorsione, solo per aver denunciato reati di amministratori pubblici che godevano della protezione di esponenti delle forze dell’ordine, della Procura e di altri capomastri abilitati del settore giustizia; i quali usano, per dirla con fine metafora, “cazzuola e frattazzo a ca*** loro”.
Aggiungo e concludo che, quando nel 2015 cominciò il processo, gli affiliati alla gang mi ridevano in faccia, pregustando l'esito a mio danno della vicenda; quando li ho incontrati di recente, poco prima dell’emergenza COVID-19, non ridevano più, ma mostravano facce più brutte del solito: forse  perché ho già cominciato ad agire in modo tale da vederli piangere, quanto prima.

Nota (art.111-comma 6 della Costituzione):
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati: la decisione del giudice (sentenza o ordinanza, in gergo legale decisum) avente effetto sulle parti processuali, deve derivare da un corretto -in fatto e in diritto- percorso logico trasparente, argomentato sulla base dei riscontri processuali; in modo tale che, contro la decisione del giudice, le parti possano presentare ricorso (come previsto dall'art.111-comma 7 Costituzione).  

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