A tal proposito, si può affermare, senza dubbio di smentita, che anche sotto questo aspetto la nostra Costituzione è un esempio da apprezzare e da seguire per la chiarezza espressiva che la caratterizza, frutto come è stato del lavoro di linguisti di alto livello (Concetto Marchesi, ad esempio) che ne affinarono il testo prima della pubblicazione.
Non sempre è così.
Accade talvolta, infatti, che l'astrattezza delle disposizioni, dovuta alla generalità dei casi che esse comprendono (si parla in gergo di fattispecie), unita al burocratese sempre in agguato nei documenti della pubblica amministrazione, possa generare delle difficoltà di comprensione nei comuni cittadini e persino negli addetti ai lavori, i quali volentieri tendono a interpretare il significato di una legge come meglio gli conviene.
In tali casi, è bene precisare che l'art.12 delle Disposizioni preliminari del Codice Civile (dette anche preleggi) fornisce importanti indicazioni da seguire:
- ARTICOLO N.12Interpretazione della legge.
- [I]. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore [1362 ss. c.c.].[II]. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe [14]; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato [2, 3, 4, 29, 35, 36, 41, 42, 45 Cost.].
- Il comma [I] sopra riportato si riferisce alla cosiddetta interpretazione letterale.
- La prima parte del comma [II] fa riferimento alla cosiddetta analogia legis, mentre nella seconda parte si fa riferimento alla cosiddetta analogia juris, precisando comunque che il criterio dell'analogia non vale nel campo del diritto penale (ossia, un certo comportamento deve essere previsto espressamente come reato per essere perseguito e punito, non potendosi procedere per similitudine di situazioni).
- La giurisprudenza (in particolare le sentenze della Corte di Cassazione), consistendo nell'applicazione pratica delle disposizioni generali del Diritto, può aiutare a chiarire il significato di una norma; infine, la dottrina, ossia l'esame e le argomentazioni elaborati da studiosi del Diritto possono aiutare nella comprensione univoca di disposizioni che presentano difetti di scarsa chiarezza e di ambiguità di senso.
- Altro principio importante nel nostro ordinamento giuridico è la irretroattività di una disposizione di legge: la legge comincia a valere nel momento in cui entra in vigore e non può applicarsi a fatti e comportamenti del passato che abbiano ormai esaurito il loro effetto o che siano prescritti. La ragione di tale principio è ovvia, perché, in caso contrario, ogni cittadino si troverebbe nell'incertezza di poter compiere o meno una certa azione, la quale in futuro potrebbe essere considerata come violazione di legge, con tutte le conseguenze negative che ne deriverebbero.
- Un sorta di eccezione a tale principio è il cosiddetto favor rei in ambito penale: una persona condannata per un reato previsto come tale nel momento in cui viene compiuto, viene poi prosciolta in caso di depenalizzazione dello stesso in futuro (ad esempio, è il caso dell'ingiuria, dapprima considerata nell'art. 594 del Codice Penale, ma attualmente non più prevista come reato).
- Gli aspetti del nostro Diritto sopra considerati ci consentiranno di affrontare l'interessante discorso sulla giustizia predittiva, ma prima dovremo esaminare nel prossimo post i fondamenti della logica formale da cui questa "tendenza di frontiera" del Diritto muove le mosse.
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