venerdì 14 agosto 2020

22 - Il "romanzo criminale" a.C. e d.C.

Queste note prendono spunto dalla visione su Rai Play dell'ultimo episodio del Giovane Montalbano, dal titolo "Un'albicocca", che consiglio vivamente di vedere, e da un intervista della Rai a Maurizio De Giovanni, ottimo scrittore napoletano, andata in onda poco dopo la morte di Andrea Camilleri.
Riferendosi all'importanza dell'opera del Maestro da poco scomparso, De Giovanni disse che Camilleri aveva nobilitato un genere letterario, quello poliziesco, a torto ritenuto minore, profondendo nelle sue opere l'amore per la sua terra, magistralmente descritta, e un impegno civile mai sopito, neppure negli ultimi anni della sua vita; per cui, a ragione, bisognerebbe parlare del romanzo "giallo" prima di Camilleri (a.C.) e dopo Camilleri (d.C.), senza correre il rischio di risultare blasfemi.

Al solito, tutto comincia con un fatto di sangue, con una ragazza morta in un apparente incidente stradale, scoperto dallo stesso commissario mentre fa ritorno a Vigata dopo essere andato a prendere la sua bella fidanzata genovese all'aeroporto.
Le cause dell'incidente non convincono Montalbano a causa di alcune incongruenze e stranezze riscontrate, per cui egli comincia a indagare e le indagini che conduce lo portano a scoprire reati di altra grave natura dei quali l'incidente costituisce solo un episodio (non rivelo altro della trama per non togliere suspence alla storia, qualora il lettore volesse vedere l'episodio disponibile nella videoteca di Rai Play).
Diversi sono a mio parere gli elementi che rendono così originali e affascinanti i romanzi di Camilleri e che ne spiegano il successo letterario e televisivo:
  • il fatto di sangue e le conseguenti indagini sono solo l'espediente che tiene avvinto il lettore alla storia, ma in realtà il racconto vive di vita propria, con l'accurata descrizione di personaggi di una commedia umana che accompagna e spesso risulta anche più interessante dello stesso intreccio poliziesco;
  • l'omicidio, per la sua gravità, costituisce una sorta di grimaldello che fa saltare la patina di perbenismo e la maschera che gli uomini abitualmente indossano nella vita sociale (secondo la lezione di Luigi Pirandelloaltro grande scrittore agrigentino), mettendo a nudo la loro vera natura, fatta di luci e di ombre, di slanci di generosità e altruismo (raramente), ma anche di bassezze, meschinità e gelosie dettate da cieco egoismo (molto più spesso);
  • i personaggi di Camilleri "parlano con la loro voce", nel senso che usano un linguaggio legato al loro status sociale (il pastore parla una lingua povera infarcita di espressioni dialettali, così come l'impiegato pubblico parla il burocratese) e ciò rende realistico (direi "veristico", sull'esempio dell'opera di un altro siciliano, Giovanni Verga) il racconto;
  • il paesaggio è descritto con dovizia di particolari, nei quali traspare l'amore di Camilleri per la sua terra, in qualche modo "bella e maledetta", che ha conosciuto i fasti di una remota età dell'oro con Federico II, ma poi in costante declino, fino alla drammatica situazione degli ultimi due secoli (mi viene da dire illo tempore aurea, nunc horrida specus, parafrasando il commento di un visitatore medievale alla vista delle rovine della domus aurea neroniana);
  • infine, Camilleri lega sempre il suo racconto di fantasia ad un contesto reale e ciò lo rende unico.
Nell'episodio in argomento, dopo aver risolto il caso della ragazza morta nell'incidente stradale, Montalbano sta per lasciare Vigata per seguire la sua fidanzata a Genova, dove ha chiesto e ottenuto di essere trasferito. 
Prima di lasciare con grande dolore la sua città, compie un ultimo giro in macchina, quasi a imprimersi nella mente quei posti della sua infanzia di bambino e di poliziotto da adulto, ma trova con grande sorpresa le strade vuote, chiusi i negozi, sguarnito persino l'ingresso del commissariato: tutti sono chiusi in casa o in ufficio a vedere alla televisione i servizi giornalistici sulla strage di Capaci appena compiuta.
Allora il commissario ritorna nel suo ufficio e telefona alla fidanzata, chiedendole se ha saputo che cosa è appena successo; la stessa compagna gli dice che deve rimanere lì, a combattere per la sua terra.
Già nel corso dell'episodio, sapientemente lo scrittore (che è stato anche sceneggiatore della serie televisiva) e il regista avevano preparato il lettore-spettare, facendo intravedere alcune immagini trasmesse in TV di un'intervista a Giovanni Falcone e dell'invettiva di Totò Cuffaro, allora presidente della Regione Sicilia, contro i magistrati che infangavano la sua terra, parlando solo di attività criminali e di inesistenti collusioni politico-mafiose. 
Anche in questo sta la grandezza di Camilleri scrittore, capace di legare il racconto in modo elegante e poco invasivo alla realtà della sua terra, alle tragedie che ripetutamente l'hanno colpita, da Portella della Ginestra in poi, per limitarci alla sola storia dell'Italia repubblicana.
Si comprende che siamo lontani anni luce dai "rebus con delitto" di Agatha Christie  e di Ellery Queen, ma anche dai più recenti Michael Connelly e Robert Crais, pure scrittori di talento di crime stories.
Per cercare qualcosa di simile a livello mondiale, bisogna risalire a Ed McBain (al secolo Salvatore Lombino, americano di origini italiane, con nonni siciliani e lucani); in Italia, forse quello che più si avvicina a Camilleri è proprio Maurizio De Giovanni, con le sue splendide descrizioni della vecchia Napoli del periodo fascista (con i casi del Commissario Ricciardi) e dell'attuale città partenopea, faro ormai spento nelle storie de I bastardi di Pizzofalcone.

giovedì 13 agosto 2020

21 - La giustizia predittiva

Una mattina di un paio di anni fa, lessi su una locandina, affissa nella bacheca riservata all'Ordine degli Avvocati nel Tribunale da me frequentato ob torto collo, di un convegno su Diritto e Matematica. Incuriosito dal tema, chiesi e otteni la possibilità di assistervi e appresi, in quell'occasione, della tendenza di frontiera, anche nel nostro Paese, della Giustizia predittiva.
Ricordo che l'avvocato che presentò il relatore del convegno, il prof. Luigi Viola, autore di un libro e di numerosi articoli sull'argomento, cercava il modo meno traumatico per presentare ai suoi colleghi un argomento ostico, basato sulle regole della logica formale e su equazioni matematiche, passibili di essere trattate, considerato l'elevatissimo numero di dati da considerare, mediante software appositamente implementato anche per personal computer.
Ad un certo punto, il suddetto avvocato chiese all'uditorio se qualcuno conosceva il significato del termine ALGORITMO; visto il silenzio assoluto dei professionisti del settore presenti all'evento, con un certo timore risposi io, non avvocato: "Procedura finita di calcolo".
Riporto questo episodio per far capire che la strada da compiere affinché i modelli di Giustizia predittiva possano diventare un utile strumento per i professionisti del Diritto è davvero molto lunga, data la generale avversione dei suddetti professionisti a strumenti analitici di calcolo.
D'altro canto, sebbene interessante, a mio parere la Giustizia predittiva non costituisce una panacea destinata a risolvere i gravi problemi del nostro sistema giuridico e giurisdizionale, ma può essere un utile strumento accanto ad altri, per chi sia costretto, come me, a ricorrere al Tribunale per risolvere questioni di vitale importanza.
Vediamo di che si tratta.

Per Giustizia predittiva si intende l'applicazione di modelli di analisi previsionale a casi particolari e concreti di Diritto, sia che si tratti di contenziosi civili, sia di procedimenti in ambito amministrativo o penale.
Tre i principi che consentono l'elaborazione di tali modelli:
  • la oggettività del sistema giuridico;
  • la certezza del diritto;
  • l'uniforme applicazione dello stesso in sede giurisdizionale.
A tal proposito, basta richiamare, in ordine gerarchico, l'art.101 della Costituzione, l'art.12 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile (cosiddette Preleggi), l'art.65 dell'Ordinamento giudiziario.
Ne consegue che, come scrive il prof. Viola, "il diritto può essere costruito come una scienza, che trova la sua principale ragione giustificativa nella misura in cui è garanzia di certezza: il diritto nasce per attribuire certezza alle relazioni umane, tramite una complessa attribuzione di diritti e doveri".

I modelli matematici che consentono di stimare (si tratta di una valutazione, assolutamente non di un calcolo preciso) l'esito di un procedimento approdato in Tribunale sono sostanzialmente di due tipi:
  1. di tipo induttivo, i quali offrono la possibilità di previsione su base statistico-giurisprudenziale;
  2. di impostazione deduttiva, che consentono una previsione su base algoritmico-normativa tramite combinazione di dati.
Nel primo caso, sostanzialmente ci si basa sulle sentenze di precedenti casi analoghi: se 15 sentenze su 100 precedenti dicono che nel caso X si applica la decisione Y, allora sui può prevedere il 15% di possibilità che in futuro il giudice a parità (o similitudine) di caso X si orienterà verso la decisione Y.
Questo modo di procedere presenta numerosi inconvenienti:
  • l’impostazione basata su meri calcoli statistici dei precedenti giurisprudenziali è adatta ad un sistema di common law, nel quale le sentenze costituiscono fonte di diritto, ma non è in linea con il nostro sistema di civil law, nel quale qualsiasi giudice, di qualsiasi grado, essendo soggetto soltanto alla legge, può legittimamente discostarsi da sentenze precedenti di casi simili;
  • la similitudine di casi, nell'ambito del Diritto si basa sull'analogia, su un ragionamento cioè che non rientra tra quelli della logica formale (in proposito, si veda il post precedente), a meno di non definirne in modo molto preciso i termini, come accade ad esempio nella geometria euclidea per i casi di similitudine tra figure;
  • infine, l'applicazione "invertita" del sillogismo aristotelico conduce facilmente ad una fallacia, dunque ad un risultato tutt'altro che valido e certo.
Il metodo deduttivo è infatti privo di vizi logici e porta ad una conclusione che è la diretta conseguenza delle premesse:
a.  La legge è uguale per tutti i cittadini di cui all’art.3 Costituzione (premessa maggiore)
b.  Tizio e Caio sono cittadini (premessa minore)
c.  Tizio e Caio sono uguali di fronte alla legge (conclusione).

Al contrario, l'applicazione del metodo induttivo conduce a una conclusione non necessariamente vera, in generale ad una fallacia:
a1. Tizio e Caio sono uguali di fronte alla legge (conclusione);
b1. Tizio e Caio sono cittadini (premessa minore)
c1.  La legge è uguale per tutti i cittadini (premessa maggiore).

Quindi, se per conclusione (a1) intendiamo le sentenze precedenti relative a casi analoghi, non è detto che il risultato (c1) per il caso concreto che si tratta, sia necessariamente  quello che deriva da (a1). 

Pertanto, nel nostro sistema è da preferire un modello deduttivo, che parte dalle disposizioni dell'art.12 delle Preleggi, considerate come descrittive di un algoritmo da formalizzare, ossia da tradurre in una sequenza iterativa ma finita di operazioni-interpretazioni di legge, aventi gerarchia diversa, per giungere ad un risultato:
  • interpretazione letterale del disposto legislativo;
  • interpretazione teleologica o per ratio, ossia basata sulla finalità e sui criteri assunti dal legislatore;
  • si procede quindi per analogia e per principi generali del nostro ordinamento giuridico;
  • si considerano eventuali condizioni come l’assenza di precise disposizioni e si ricorre all’interpretazione per analogia legis, nonché, in caso dubbio, per analogia iuris.
Il suddetto procedimento è iterativo in quanto prevede un ciclo, causato da condizioni, per cui se si attiva l’analogia legis, allora la disposizione analogica dovrà essere decodificata ricominciando dall’interpretazione letterale.
Per questa via, si può giungere alla costruzione di un modello matematico utile all’interpretazione della legge che si applica al caso particolare che si tratta e al suo esito; ovvero si perviene ad un sistema di equazioni, pur sottolineando il fatto che il risultato fornito dalla soluzione del sistema offrirà semplicemente una valutazione o stima dell'esito di un possibile contenzioso.
Il risvolto pratico è importante: effettuate le opportune valutazioni preliminari, le parti possono trovare utile ed economico accordarsi, piuttosto che avviare procedimenti lunghi, costosi e dall'incerto esito risolutivo della controversia, riducendo in tal modo il gravoso carico del nostro sistema giudiziario.
C'è da dire che necessaria premessa a questo possibile modo di procedere è costituita dalla buona fede e dall'onestà delle parti, principiando dagli avvocati; molto spesso, però, ho dovuto assistere e controbattere a sgambetti e manovre dilatorie meritevoli di ammonizioni e finanche di espulsioni, ovvero a cause intentate sul nulla, senza il reale timore di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge nei casi di lite temeraria



sabato 8 agosto 2020

20 - Il Diritto e la Logica formale

"Gli uomini, sia nel nostro tempo sia dapprincipio, hanno preso dalla meraviglia lo spunto per  filosofare, poiché dapprincipio essi si stupivano dei fenomeni che erano a portata di mano e di cui essi non sapevano rendersi conto, e in un secondo momento, a poco a poco, procedendo in questo stesso modo, si trovarono di fronte a maggiori difficoltà, quali le affezioni della luna e del sole e delle stelle e l’origine dell’universo." 
 Aristotele, Metafisica

Nell'anno 384 a.C., a Stagyra (nei pressi dell'attuale Stavros, nel mar Egeo nord-orientale), nasceva Aristotele, uno dei maggiori filosofi del mondo antico; era figlio di Nicomaco, medico di corte di Aminta III, re dei Macedoni, e fu egli stesso alla corte di Filippo II il macedone, come precettore del figlio, Alessandro Magno.
Fu questo filosofo, nato nella periferia del mondo greco, a fissare i principi fondamentali del corretto ragionamento (deduttivo, innanzitutto), nella sua opera di logica (Analitici), denominata poi Organon (Strumento) da un altro filosofo, Andronico di Rodi, nel I secolo a.C.
fare clic sull'immagine per ingrandirla (quindi ESC per ritornare al testo)

Un esempio del ragionamento deduttivo è costituito dal famoso sillogismoossia da un ragionamento concatenato che, partendo da due premesse di carattere generale, una "maggiore" (1) e una "minore" (2), giunge a una conclusione coerente su un piano particolare (3):
  1. Tutti gli uomini sono mortali;
  2. Socrate è uomo;
  3. dunque Socrate è mortale.

I principi su cui si basa il corretto ragionamento, che è esemplificato dal sillogismo sopra riportato, sono tre:
  • principio di identità (A è uguale ad A)
  • principio di non contraddizione (A è diverso da B)
  • principio del terzo escluso (di due affermazioni opposte, l'una è necessariamente vera, l'altra necessariamente falsa e non vi è una terza possibilità). 
Il primo principio indica che nel corretto ragionamento il significato dei termini deve mantenersi costante.
Il secondo sostiene che, in un enunciato, non si può affermare e negare un predicato del soggetto, nello stesso tempo e nello stesso senso.
Il principio del terzo escluso afferma che in un sistema a due valori, Vero e Falso, un  enunciato o è vero o è falso, per cui una terza possibilità è esclusa.
Ne deriva che espressioni del linguaggio comune del tipo "la porta è mezza aperta", oppure la "bottiglia è mezza vuota" non hanno significato nell'ambito della logica formale, esattamente come non ne ha l'espressione "quella donna è un po' incinta".

La violazione del primo principio conduce a delle fallacie, ossia conclusioni non corrette dal punto di vista logico; ne è un esempio lo pseudo-sillogismo:
  • a. Tutti i cani abbaiano
  • b. Quel politico è un cane;
  • c. Quel politico abbaia.
Risulta evidente che nella premessa minore (b), il predicato "cane" attribuito al politico è usato in senso metaforico, non oggettivo; la conclusione del ragionamento è pertanto una fallacia (per quanto, a mio parere, sentendo in televisione alcuni politici maltrattare la lingua che fu di Dante e di Manzoni, l'affermazione finale non è completamente priva di senso...).

Il principio di non-contraddizione è alla base anche delle dimostrazioni indirette, dette "per assurdo", il cui procedimento è esemplificato nello schema che segue, tratto da Vidali, Filosofia e ragionamento.
fare clic sull'immagine per ingrandirla (quindi ESC per ritornare al testo)

Un'applicazione del terzo principio può essere data proprio richiamando le espressioni comuni sopra riportate, scorrette dal punto di vista logico.
Se infatti affermassimo che "una porta è mezza aperta", dovremmo dire anche che "essa è per metà chiusa"; ciò si tradurrebbe nell'uguaglianza algebrica:
1/2 aperta = 1/2 chiusa
e moltiplicando primo e secondo membro per 2, otterremmo la conclusione chiaramente errata
1 aperta = 1 chiusa.

Queste brevi note ci saranno utili per introdurre nel prossimo post l'argomento della giustizia predittiva, ma hanno validità generale nelle argomentazioni di Diritto, costituendo effettivamente un utile strumento, proprio come nella definizione di Andronico di Rodi.

Infine, per chi ha in odio o scarsa dimestichezza con le dimostrazioni matematiche e obietta che il Diritto non è certo una scienza esatta, come invece sembra essere la Matematica nella convinzione diffusa, mi preme sottolineare che anche la regina delle scienze è tutt'altro che esatta, come mostrano i seguenti "scandali" storici:

mercoledì 5 agosto 2020

19 - Interpretazione, analogia, irretroattività e favor rei

Le disposizioni normative, rese note ai cittadini mediante pubblicazione su organi di stampa statali (Gazzetta Ufficiale, innanzitutto), devono possedere la fondamentale caratteristica della chiarezza, evitando difficoltà di comprensione e ambiguità di significato, che porrebbero i destinatari nella grave situazione di non sapere con certezza quale comportamento tenere per non incorrere in sanzioni e pene.
A tal proposito, si può affermare, senza dubbio di smentita, che anche sotto questo aspetto la nostra Costituzione è un esempio da apprezzare e da seguire per la chiarezza espressiva che la caratterizza, frutto come è stato del lavoro di linguisti di alto livello (Concetto Marchesi, ad esempio) che ne affinarono il testo prima della pubblicazione.
Non sempre è così.
Accade talvolta, infatti, che l'astrattezza delle disposizioni, dovuta alla generalità dei casi che esse comprendono (si parla in gergo di fattispecie), unita al burocratese sempre in agguato nei documenti della pubblica amministrazione, possa generare delle difficoltà di comprensione nei comuni cittadini e persino negli addetti ai lavori, i quali volentieri tendono a interpretare il significato di una legge come meglio gli conviene.
In tali casi, è bene precisare che l'art.12 delle Disposizioni preliminari del Codice Civile (dette anche preleggi) fornisce importanti indicazioni da seguire:
  • ARTICOLO N.12
    Interpretazione della legge.

  • [I]. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore [1362 ss. c.c.].
    [II]. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe [14]; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato [2, 3, 4, 29, 35, 36, 41, 42, 45 Cost.].

  • Il comma [I] sopra riportato si riferisce alla cosiddetta interpretazione letterale.
  • La prima parte del comma [II] fa riferimento alla cosiddetta analogia legis, mentre nella seconda parte si fa riferimento alla cosiddetta analogia juris, precisando comunque che il criterio dell'analogia non vale nel campo del diritto penale (ossia, un certo comportamento deve essere previsto espressamente come reato per essere perseguito e punito, non potendosi procedere per similitudine di situazioni).
  • La giurisprudenza (in particolare le sentenze della Corte di Cassazione), consistendo nell'applicazione pratica delle disposizioni generali del Diritto, può aiutare a chiarire il significato di una norma; infine, la dottrina, ossia l'esame e le argomentazioni elaborati da studiosi del Diritto possono aiutare nella comprensione univoca di disposizioni che presentano difetti di scarsa chiarezza e di ambiguità di senso.
  • Altro principio importante nel nostro ordinamento giuridico è la irretroattività di una disposizione di legge: la legge comincia a valere nel momento in cui entra in vigore e non può applicarsi a fatti e comportamenti del passato che abbiano ormai esaurito il loro effetto o che siano prescritti. La ragione di tale principio è ovvia, perché, in caso contrario, ogni cittadino si troverebbe nell'incertezza di poter compiere o meno una certa azione, la quale in futuro potrebbe essere considerata come violazione di legge, con tutte le conseguenze negative che ne deriverebbero.
  • Un sorta di eccezione a tale principio è il cosiddetto favor rei in ambito penale: una persona condannata per un reato previsto come tale nel momento in cui viene compiuto, viene poi prosciolta in caso di depenalizzazione dello stesso in futuro (ad esempio, è il caso dell'ingiuria, dapprima considerata nell'art. 594 del Codice Penale, ma attualmente non più prevista come reato).
  • Gli aspetti del nostro Diritto sopra considerati ci consentiranno di affrontare l'interessante discorso sulla giustizia predittiva, ma prima dovremo esaminare nel prossimo post i fondamenti della logica formale da cui questa "tendenza di frontiera" del Diritto muove le mosse.  


domenica 2 agosto 2020

18 - Costituzione, Codici, Testi Unici e Leggi Speciali

Il sistema di fonti del Diritto italiano è piuttosto articolato e ampio, per cui è utile avere delle indicazioni di massima anche per il cittadino comune.
Legge fondamentale dello Stato è la Costituzione della Repubblica, i cui articoli non rappresentano solo i principi informatori delle disposizioni giuridiche di rango inferiore, ma sono essi stessi legge, la cui violazione comporta adeguate sanzioni in sede giurisdizionale, nei diversi gradi di giudizio previsti nei casi particolari che ricorrono.
Ad esempio, la violazione dell'art.2 Cost., consistente nel caso specifico nella divulgazione dell'immagine altrui senza autorizzazione, ha determinato l'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale (sent.84/2019 della Corte di Appello di Campobasso), trattandosi di un evidente caso di violazione dei diritti fondamentali della persona.
Ciò premesso, cominciamo con le raccolte sistematiche di leggi in Codici, attinenti specifiche sfere del diritto (Civile, Penale, Amministrativo, Tributario etc.), che trattano le questioni nel merito e nelle procedure che occorre seguire per attivare l'azione presso la competente giurisdizione:
  1. Codice Civile (c.c.) e Codice di Procedura Civile (c.p.c.);
  2. Codice Penale (c.p.) e Codice di Procedura Penale (c.p.p.);
  3. Codice del Processo Amministrativo;
  4. Codice Tributario o Statuto del Contribuente;
  5. Codice del Processo Tributario;
  6. Codice degli Appalti Pubblici;
  7. Codice del Consumo;
  8. Codice della Strada
  9. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Vi sono poi i testi unici, relativi a materie di particolare complessità tecnica:
Particolari e importanti materie, come ad esempio il Diritto del Lavoro, non sono organizzate purtroppo in modo sistematico in codici o testi unici, ma rimandano a diverse fonti legislative.

Infine, vi sono le leggi speciali, che regolano materie specifiche o sono rivolte a particolari categorie di soggetti:
Esse non possono essere in contrasto con le norme più generali, ma servono a disciplinare ambiti specifici e particolari circostanze (lex specialis derogat legi generali).
Un posto a sé merita a mio parere la Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, la quale ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nell'ambito del rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, per la difesa dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei primi contro la protervia della seconda.
Come risulta evidente già ad una prima occhiata, si tratta di un sistema molto ampio, spesso soggetto a elefantiasi, sovrapposizioni non sempre coerenti e cambiamenti di rotta al mutare dell'indirizzo politico dei governi che si succedono e che non ha eguali nell'ambito dell'Unione Europea (forse anche nel mondo...).


giovedì 30 luglio 2020

17 - Le fonti del Diritto italiano

Richiamando il commento finale al precedente post sulla organizzazione gerarchica e razionale del nostro ordinamento giuridico, vediamo ora quali sono le fonti del Diritto, ossia i documenti emanati da appositi organi istituzionali (il Parlamento innanzitutto, ma anche il Governo, le Regioni e le Province autonome) e resi pubblici, in modo tale da portarli a conoscenza dei cittadini; i quali, a loro volta, in caso di violazione delle leggi, non possono invocare la mancata conoscenza delle stesse (ignorantia legis non excusat)
Il diagramma che segue mostra il livello gerarchico delle fonti di Diritto.

fare clic sull'immagine per ingrandirla

Al primo livello abbiamo la Costituzione
Al secondo livello stanno le leggi e gli atti aventi forza di legge (Decreti).
Quindi vi sono i Regolamenti attuativi in materie di particolare difficoltà tecnica.
Le Circolari esplicative non sono a rigore fonti di diritto, ma molto spesso vengono elaborate e pubblicate da particolari enti e agenzie governative.
Le consuetudini in accordo con la legge costituiscono una sorta di fonte di diritto derivato dalla tradizione e possono specificare, in particolari ambiti, le disposizioni di legge alle quali si accordano (le consuetudini contra legem costituiscono invece violazioni di legge).
In tutto il sistema delle fonti di diritto italiano, vale il principio gerarchico e di coerenza delle disposizioni: le disposizioni di livello superiore prevalgono su quelle di livello inferiore e, nel caso di contraddizioni, le disposizioni derivanti da fonti di livello più basso non hanno valore e devono essere eliminate, pena ambiguità e incertezze che possono indurre cittadini e istituzioni a comportamenti in violazione delle leggi.
In proposito, un caso particolarmente importante, è costituito da disposizioni incostituzionali (più frequenti di quanto si possa pensare), che opportunamente segnalate, sono vagliate e eliminate dalla Corte Costituzionale (un caso notevole sono state in passato le disposizioni in materia di indennità di esproprio, in violazione dell'art.42 della Costituzione).
Le sentenze emesse dagli organi giurisdizionali, nei diversi gradi di giudizio, non costituiscono fonte di diritto.
Ci tengo a precisare questo aspetto perché più volte mi è capitato di discutere su questioni sostanziali con professionisti del settore che invocavano sentenze della Corte di Cassazione a loro vantaggio, neanche fossimo in regime di Common law.
C'è da dire che anni fa mi capitò persino di sentire al TG l'allora Presidente del Consiglio, laureato in legge, che sottoposto a interrogatorio durante un processo penale a suo carico, per non rispondere, "si appellò al quinto emendamento" (evidentemente aveva studiato diritto guardando i film di Perry Mason): ci sono più cose in cielo e in terra...

sabato 25 luglio 2020

16 - Le radici antiche di un metodo moderno

Quando oltre dieci anni fa dovetti cominciare a occuparmi di Diritto per questioni vitali di recupero di crediti professionali, mi si pose il problema, tutt'altro che semplice, di come riuscire a orientarmi nel mare magnum del sistema giuridico italiano.
Le mie conoscenze di Diritto erano limitate ai settori dell'Urbanistica e dell'Edilizia, per cui dovetti attingere alla mia formazione tecnico-artistica universitaria e, soprattutto, a quella scientifica liceale per seguire un criterio di apprendimento e di applicazione; l'obiettivo era, infatti, non di carattere accademico o semplicemente culturale, ma pratico: entrare in possesso dei compensi che non mi erano stati pagati, pur avendo lavorato e ottenuto gli obiettivi posti dai clienti (ricostruzione post-sisma 1998, in larga parte finanziata con soldi pubblici).
Quello che segue è un'illustrazione esemplificativa del metodo usato, il quale risale agli albori del pensiero occidentale, rivisto, integrato e aggiornato da Galileo in poi.

Nel terzo secolo a.C., Eratostene di Cirene riuscì a stimare con ottima approssimazione la circonferenza della Terra.
Come illustrato in figura, egli ipotizzò che le due città di Alessandria di Egitto e di Siene (attuale Assuan), di cui era nota la distanza in stadi (5.000 stadi egizi), fossero sullo stesso meridiano terrestre; Eratostene sapeva inoltre che a mezzogiorno del solstizio d’estate (21 Giugno, nell'attuale calendario gregoriano), a Siene il Sole era perpendicolare alla superficie terrestre, poiché gli oggetti non proiettavano ombra sul terreno e si riusciva a vedere il fondo dei pozzi, illuminato dalla luce solare.
Nello stesso giorno, Eratostene misurò l’inclinazione dei raggi solari (angolo a°=7°) ad Alessandria, ricavandola dall’ombra di un’asta infissa perpendicolarmente nel terreno; noti questi dati, dalla semplice proporzione
La circonferenza sta all’angolo giro come la distanza tra Alessandria e Siene sta all’angolo formato dall’ombra sul terreno” 
riuscì a ricavare la dimensione della circonferenza della Terra.
Nel linguaggio matematico moderno, la precedente proporzione, con riferimento ai valori riportati in figura, si esprime come:
Circ / 360° = 5.000 / 7°
dalla quale si ricava
Circ = 360° / 7° x 5.000 = 257.143 stadi
Poiché lo stadio egizio misurava circa 158 metri, inserendo tale valore nella precedente espressione si ottiene una lunghezza di:
Circ = 158 m x 257.143 stadi ≡ 40.628.571 m = 40.629 km
contro i 40.075 km rilevati con le odierne misurazioni satellitari, dunque, con un’eccellente approssimazione dell’1,4% (si ricordi che l'unità di misura delle lunghezze, il metro, venne scelta inizialmente come la quarantamilionesima parte del meridiano terrestre: dunque il meridiano terrestre venne stimato dagli scienziati francesi di fine secolo XVIII pari a 40.000 chilometri).
L’esempio storico riportato, sebbene tratto dall’antichità, illustra chiaramente il metodo della moderna scienza e delle tecniche applicate:
sulla base di ipotesi (Terra di forma sferica e città poste sul medesimo cerchio massimo di un meridiano terrestre) e di dati rilevati sperimentalmente (distanza tra le città e ombra proiettata dall’asta sul terreno) si giunge a risultati corretti, verificabili e replicabili da altri studiosi.
È importante sottolineare:
  • la logica lineare del procedimento seguito, in modo tale che ciascun passaggio possa essere sottoposto a verifica (ipotesi, dati di base, calcolo);
  • l’assunzione di ipotesi strettamente necessarie e sufficienti per effettuare la stima, escludendo elementi sovrannaturali o comunque non verificabili (tale criterio venne esplicitamente formulato dal filosofo medievale Guglielmo di Ockham ed è noto, appunto, come “rasoio di Ockham”).
Osservazioni:
  • sulla base delle odierne rilevazioni satellitari, l’ipotesi assunta che Alessandria e Siene siano sullo stesso meridiano terrestre non è proprio esatta, essendovi tra le due città una differenza di circa 3° di longitudine, tale comunque da non inficiare la stima.
  • la Terra non ha forma perfettamente sferica ma risulta schiacciata ai poli (per effetto della forza centrifuga generata dalla rotazione intorno al proprio asse, da cui deriva l'alternanza giorno-notte), dunque più simile a un ellissoide di rotazione (in particolare, si definisce geoide); tuttavia, l'approssimazione che risulta dall'ipotesi della sfericità del pianeta è accettabile.
  • l’angolo (a° = 7°), misurato da Eratostene mediante l’ombra dell’asta infissa perpendicolarmente al terreno, è uguale all’angolo (b°) che i raggi terrestri formano con i punti posti sulla superficie e relativi alle posizioni delle due città, perché formati da rette che hanno identica inclinazione, come evidenziato in figura (gli angoli a° = b° = 7° sono detti alterni-interni rispetto alle rette r1, r2 e r3).
Sorprendentemente, seguire il criterio logico esposto nell'esempio sopra riportato, mi ha consentito di vincere tutti i procedimenti intentati (ben 14) e, soprattutto, di addivenire ad una conoscenza efficace delle particolari questioni di cui mi sono occupato e mi occupo anche come consulente tecnico di parte; conoscenza che talvolta lascia stupiti persino i professionisti del settore, spesso annebbiati da un malsana consuetudine, che fa perdere loro di vista lo spirito e i risvolti pratici delle disposizioni legislative.
In realtà, non c'è da stupirsi più di tanto, perché il nostro sistema giuridico è organizzato in modo gerarchico secondo un criterio ipotetico-deduttivo, che lo rende molto più simile a materie come la geometria euclidea o altri settori della matematica di quanto possa sembrare a prima vista, avendo con essi la logica come elemento comune fondante.
Di questo parleremo nei prossimi post.