giovedì 30 luglio 2020

17 - Le fonti del Diritto italiano

Richiamando il commento finale al precedente post sulla organizzazione gerarchica e razionale del nostro ordinamento giuridico, vediamo ora quali sono le fonti del Diritto, ossia i documenti emanati da appositi organi istituzionali (il Parlamento innanzitutto, ma anche il Governo, le Regioni e le Province autonome) e resi pubblici, in modo tale da portarli a conoscenza dei cittadini; i quali, a loro volta, in caso di violazione delle leggi, non possono invocare la mancata conoscenza delle stesse (ignorantia legis non excusat)
Il diagramma che segue mostra il livello gerarchico delle fonti di Diritto.

fare clic sull'immagine per ingrandirla

Al primo livello abbiamo la Costituzione
Al secondo livello stanno le leggi e gli atti aventi forza di legge (Decreti).
Quindi vi sono i Regolamenti attuativi in materie di particolare difficoltà tecnica.
Le Circolari esplicative non sono a rigore fonti di diritto, ma molto spesso vengono elaborate e pubblicate da particolari enti e agenzie governative.
Le consuetudini in accordo con la legge costituiscono una sorta di fonte di diritto derivato dalla tradizione e possono specificare, in particolari ambiti, le disposizioni di legge alle quali si accordano (le consuetudini contra legem costituiscono invece violazioni di legge).
In tutto il sistema delle fonti di diritto italiano, vale il principio gerarchico e di coerenza delle disposizioni: le disposizioni di livello superiore prevalgono su quelle di livello inferiore e, nel caso di contraddizioni, le disposizioni derivanti da fonti di livello più basso non hanno valore e devono essere eliminate, pena ambiguità e incertezze che possono indurre cittadini e istituzioni a comportamenti in violazione delle leggi.
In proposito, un caso particolarmente importante, è costituito da disposizioni incostituzionali (più frequenti di quanto si possa pensare), che opportunamente segnalate, sono vagliate e eliminate dalla Corte Costituzionale (un caso notevole sono state in passato le disposizioni in materia di indennità di esproprio, in violazione dell'art.42 della Costituzione).
Le sentenze emesse dagli organi giurisdizionali, nei diversi gradi di giudizio, non costituiscono fonte di diritto.
Ci tengo a precisare questo aspetto perché più volte mi è capitato di discutere su questioni sostanziali con professionisti del settore che invocavano sentenze della Corte di Cassazione a loro vantaggio, neanche fossimo in regime di Common law.
C'è da dire che anni fa mi capitò persino di sentire al TG l'allora Presidente del Consiglio, laureato in legge, che sottoposto a interrogatorio durante un processo penale a suo carico, per non rispondere, "si appellò al quinto emendamento" (evidentemente aveva studiato diritto guardando i film di Perry Mason): ci sono più cose in cielo e in terra...

Nessun commento:

Posta un commento