sabato 8 agosto 2020

20 - Il Diritto e la Logica formale

"Gli uomini, sia nel nostro tempo sia dapprincipio, hanno preso dalla meraviglia lo spunto per  filosofare, poiché dapprincipio essi si stupivano dei fenomeni che erano a portata di mano e di cui essi non sapevano rendersi conto, e in un secondo momento, a poco a poco, procedendo in questo stesso modo, si trovarono di fronte a maggiori difficoltà, quali le affezioni della luna e del sole e delle stelle e l’origine dell’universo." 
 Aristotele, Metafisica

Nell'anno 384 a.C., a Stagyra (nei pressi dell'attuale Stavros, nel mar Egeo nord-orientale), nasceva Aristotele, uno dei maggiori filosofi del mondo antico; era figlio di Nicomaco, medico di corte di Aminta III, re dei Macedoni, e fu egli stesso alla corte di Filippo II il macedone, come precettore del figlio, Alessandro Magno.
Fu questo filosofo, nato nella periferia del mondo greco, a fissare i principi fondamentali del corretto ragionamento (deduttivo, innanzitutto), nella sua opera di logica (Analitici), denominata poi Organon (Strumento) da un altro filosofo, Andronico di Rodi, nel I secolo a.C.
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Un esempio del ragionamento deduttivo è costituito dal famoso sillogismoossia da un ragionamento concatenato che, partendo da due premesse di carattere generale, una "maggiore" (1) e una "minore" (2), giunge a una conclusione coerente su un piano particolare (3):
  1. Tutti gli uomini sono mortali;
  2. Socrate è uomo;
  3. dunque Socrate è mortale.

I principi su cui si basa il corretto ragionamento, che è esemplificato dal sillogismo sopra riportato, sono tre:
  • principio di identità (A è uguale ad A)
  • principio di non contraddizione (A è diverso da B)
  • principio del terzo escluso (di due affermazioni opposte, l'una è necessariamente vera, l'altra necessariamente falsa e non vi è una terza possibilità). 
Il primo principio indica che nel corretto ragionamento il significato dei termini deve mantenersi costante.
Il secondo sostiene che, in un enunciato, non si può affermare e negare un predicato del soggetto, nello stesso tempo e nello stesso senso.
Il principio del terzo escluso afferma che in un sistema a due valori, Vero e Falso, un  enunciato o è vero o è falso, per cui una terza possibilità è esclusa.
Ne deriva che espressioni del linguaggio comune del tipo "la porta è mezza aperta", oppure la "bottiglia è mezza vuota" non hanno significato nell'ambito della logica formale, esattamente come non ne ha l'espressione "quella donna è un po' incinta".

La violazione del primo principio conduce a delle fallacie, ossia conclusioni non corrette dal punto di vista logico; ne è un esempio lo pseudo-sillogismo:
  • a. Tutti i cani abbaiano
  • b. Quel politico è un cane;
  • c. Quel politico abbaia.
Risulta evidente che nella premessa minore (b), il predicato "cane" attribuito al politico è usato in senso metaforico, non oggettivo; la conclusione del ragionamento è pertanto una fallacia (per quanto, a mio parere, sentendo in televisione alcuni politici maltrattare la lingua che fu di Dante e di Manzoni, l'affermazione finale non è completamente priva di senso...).

Il principio di non-contraddizione è alla base anche delle dimostrazioni indirette, dette "per assurdo", il cui procedimento è esemplificato nello schema che segue, tratto da Vidali, Filosofia e ragionamento.
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Un'applicazione del terzo principio può essere data proprio richiamando le espressioni comuni sopra riportate, scorrette dal punto di vista logico.
Se infatti affermassimo che "una porta è mezza aperta", dovremmo dire anche che "essa è per metà chiusa"; ciò si tradurrebbe nell'uguaglianza algebrica:
1/2 aperta = 1/2 chiusa
e moltiplicando primo e secondo membro per 2, otterremmo la conclusione chiaramente errata
1 aperta = 1 chiusa.

Queste brevi note ci saranno utili per introdurre nel prossimo post l'argomento della giustizia predittiva, ma hanno validità generale nelle argomentazioni di Diritto, costituendo effettivamente un utile strumento, proprio come nella definizione di Andronico di Rodi.

Infine, per chi ha in odio o scarsa dimestichezza con le dimostrazioni matematiche e obietta che il Diritto non è certo una scienza esatta, come invece sembra essere la Matematica nella convinzione diffusa, mi preme sottolineare che anche la regina delle scienze è tutt'altro che esatta, come mostrano i seguenti "scandali" storici:

mercoledì 5 agosto 2020

19 - Interpretazione, analogia, irretroattività e favor rei

Le disposizioni normative, rese note ai cittadini mediante pubblicazione su organi di stampa statali (Gazzetta Ufficiale, innanzitutto), devono possedere la fondamentale caratteristica della chiarezza, evitando difficoltà di comprensione e ambiguità di significato, che porrebbero i destinatari nella grave situazione di non sapere con certezza quale comportamento tenere per non incorrere in sanzioni e pene.
A tal proposito, si può affermare, senza dubbio di smentita, che anche sotto questo aspetto la nostra Costituzione è un esempio da apprezzare e da seguire per la chiarezza espressiva che la caratterizza, frutto come è stato del lavoro di linguisti di alto livello (Concetto Marchesi, ad esempio) che ne affinarono il testo prima della pubblicazione.
Non sempre è così.
Accade talvolta, infatti, che l'astrattezza delle disposizioni, dovuta alla generalità dei casi che esse comprendono (si parla in gergo di fattispecie), unita al burocratese sempre in agguato nei documenti della pubblica amministrazione, possa generare delle difficoltà di comprensione nei comuni cittadini e persino negli addetti ai lavori, i quali volentieri tendono a interpretare il significato di una legge come meglio gli conviene.
In tali casi, è bene precisare che l'art.12 delle Disposizioni preliminari del Codice Civile (dette anche preleggi) fornisce importanti indicazioni da seguire:
  • ARTICOLO N.12
    Interpretazione della legge.

  • [I]. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore [1362 ss. c.c.].
    [II]. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe [14]; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato [2, 3, 4, 29, 35, 36, 41, 42, 45 Cost.].

  • Il comma [I] sopra riportato si riferisce alla cosiddetta interpretazione letterale.
  • La prima parte del comma [II] fa riferimento alla cosiddetta analogia legis, mentre nella seconda parte si fa riferimento alla cosiddetta analogia juris, precisando comunque che il criterio dell'analogia non vale nel campo del diritto penale (ossia, un certo comportamento deve essere previsto espressamente come reato per essere perseguito e punito, non potendosi procedere per similitudine di situazioni).
  • La giurisprudenza (in particolare le sentenze della Corte di Cassazione), consistendo nell'applicazione pratica delle disposizioni generali del Diritto, può aiutare a chiarire il significato di una norma; infine, la dottrina, ossia l'esame e le argomentazioni elaborati da studiosi del Diritto possono aiutare nella comprensione univoca di disposizioni che presentano difetti di scarsa chiarezza e di ambiguità di senso.
  • Altro principio importante nel nostro ordinamento giuridico è la irretroattività di una disposizione di legge: la legge comincia a valere nel momento in cui entra in vigore e non può applicarsi a fatti e comportamenti del passato che abbiano ormai esaurito il loro effetto o che siano prescritti. La ragione di tale principio è ovvia, perché, in caso contrario, ogni cittadino si troverebbe nell'incertezza di poter compiere o meno una certa azione, la quale in futuro potrebbe essere considerata come violazione di legge, con tutte le conseguenze negative che ne deriverebbero.
  • Un sorta di eccezione a tale principio è il cosiddetto favor rei in ambito penale: una persona condannata per un reato previsto come tale nel momento in cui viene compiuto, viene poi prosciolta in caso di depenalizzazione dello stesso in futuro (ad esempio, è il caso dell'ingiuria, dapprima considerata nell'art. 594 del Codice Penale, ma attualmente non più prevista come reato).
  • Gli aspetti del nostro Diritto sopra considerati ci consentiranno di affrontare l'interessante discorso sulla giustizia predittiva, ma prima dovremo esaminare nel prossimo post i fondamenti della logica formale da cui questa "tendenza di frontiera" del Diritto muove le mosse.  


domenica 2 agosto 2020

18 - Costituzione, Codici, Testi Unici e Leggi Speciali

Il sistema di fonti del Diritto italiano è piuttosto articolato e ampio, per cui è utile avere delle indicazioni di massima anche per il cittadino comune.
Legge fondamentale dello Stato è la Costituzione della Repubblica, i cui articoli non rappresentano solo i principi informatori delle disposizioni giuridiche di rango inferiore, ma sono essi stessi legge, la cui violazione comporta adeguate sanzioni in sede giurisdizionale, nei diversi gradi di giudizio previsti nei casi particolari che ricorrono.
Ad esempio, la violazione dell'art.2 Cost., consistente nel caso specifico nella divulgazione dell'immagine altrui senza autorizzazione, ha determinato l'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale (sent.84/2019 della Corte di Appello di Campobasso), trattandosi di un evidente caso di violazione dei diritti fondamentali della persona.
Ciò premesso, cominciamo con le raccolte sistematiche di leggi in Codici, attinenti specifiche sfere del diritto (Civile, Penale, Amministrativo, Tributario etc.), che trattano le questioni nel merito e nelle procedure che occorre seguire per attivare l'azione presso la competente giurisdizione:
  1. Codice Civile (c.c.) e Codice di Procedura Civile (c.p.c.);
  2. Codice Penale (c.p.) e Codice di Procedura Penale (c.p.p.);
  3. Codice del Processo Amministrativo;
  4. Codice Tributario o Statuto del Contribuente;
  5. Codice del Processo Tributario;
  6. Codice degli Appalti Pubblici;
  7. Codice del Consumo;
  8. Codice della Strada
  9. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Vi sono poi i testi unici, relativi a materie di particolare complessità tecnica:
Particolari e importanti materie, come ad esempio il Diritto del Lavoro, non sono organizzate purtroppo in modo sistematico in codici o testi unici, ma rimandano a diverse fonti legislative.

Infine, vi sono le leggi speciali, che regolano materie specifiche o sono rivolte a particolari categorie di soggetti:
Esse non possono essere in contrasto con le norme più generali, ma servono a disciplinare ambiti specifici e particolari circostanze (lex specialis derogat legi generali).
Un posto a sé merita a mio parere la Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, la quale ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nell'ambito del rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, per la difesa dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei primi contro la protervia della seconda.
Come risulta evidente già ad una prima occhiata, si tratta di un sistema molto ampio, spesso soggetto a elefantiasi, sovrapposizioni non sempre coerenti e cambiamenti di rotta al mutare dell'indirizzo politico dei governi che si succedono e che non ha eguali nell'ambito dell'Unione Europea (forse anche nel mondo...).


giovedì 30 luglio 2020

17 - Le fonti del Diritto italiano

Richiamando il commento finale al precedente post sulla organizzazione gerarchica e razionale del nostro ordinamento giuridico, vediamo ora quali sono le fonti del Diritto, ossia i documenti emanati da appositi organi istituzionali (il Parlamento innanzitutto, ma anche il Governo, le Regioni e le Province autonome) e resi pubblici, in modo tale da portarli a conoscenza dei cittadini; i quali, a loro volta, in caso di violazione delle leggi, non possono invocare la mancata conoscenza delle stesse (ignorantia legis non excusat)
Il diagramma che segue mostra il livello gerarchico delle fonti di Diritto.

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Al primo livello abbiamo la Costituzione
Al secondo livello stanno le leggi e gli atti aventi forza di legge (Decreti).
Quindi vi sono i Regolamenti attuativi in materie di particolare difficoltà tecnica.
Le Circolari esplicative non sono a rigore fonti di diritto, ma molto spesso vengono elaborate e pubblicate da particolari enti e agenzie governative.
Le consuetudini in accordo con la legge costituiscono una sorta di fonte di diritto derivato dalla tradizione e possono specificare, in particolari ambiti, le disposizioni di legge alle quali si accordano (le consuetudini contra legem costituiscono invece violazioni di legge).
In tutto il sistema delle fonti di diritto italiano, vale il principio gerarchico e di coerenza delle disposizioni: le disposizioni di livello superiore prevalgono su quelle di livello inferiore e, nel caso di contraddizioni, le disposizioni derivanti da fonti di livello più basso non hanno valore e devono essere eliminate, pena ambiguità e incertezze che possono indurre cittadini e istituzioni a comportamenti in violazione delle leggi.
In proposito, un caso particolarmente importante, è costituito da disposizioni incostituzionali (più frequenti di quanto si possa pensare), che opportunamente segnalate, sono vagliate e eliminate dalla Corte Costituzionale (un caso notevole sono state in passato le disposizioni in materia di indennità di esproprio, in violazione dell'art.42 della Costituzione).
Le sentenze emesse dagli organi giurisdizionali, nei diversi gradi di giudizio, non costituiscono fonte di diritto.
Ci tengo a precisare questo aspetto perché più volte mi è capitato di discutere su questioni sostanziali con professionisti del settore che invocavano sentenze della Corte di Cassazione a loro vantaggio, neanche fossimo in regime di Common law.
C'è da dire che anni fa mi capitò persino di sentire al TG l'allora Presidente del Consiglio, laureato in legge, che sottoposto a interrogatorio durante un processo penale a suo carico, per non rispondere, "si appellò al quinto emendamento" (evidentemente aveva studiato diritto guardando i film di Perry Mason): ci sono più cose in cielo e in terra...

sabato 25 luglio 2020

16 - Le radici antiche di un metodo moderno

Quando oltre dieci anni fa dovetti cominciare a occuparmi di Diritto per questioni vitali di recupero di crediti professionali, mi si pose il problema, tutt'altro che semplice, di come riuscire a orientarmi nel mare magnum del sistema giuridico italiano.
Le mie conoscenze di Diritto erano limitate ai settori dell'Urbanistica e dell'Edilizia, per cui dovetti attingere alla mia formazione tecnico-artistica universitaria e, soprattutto, a quella scientifica liceale per seguire un criterio di apprendimento e di applicazione; l'obiettivo era, infatti, non di carattere accademico o semplicemente culturale, ma pratico: entrare in possesso dei compensi che non mi erano stati pagati, pur avendo lavorato e ottenuto gli obiettivi posti dai clienti (ricostruzione post-sisma 1998, in larga parte finanziata con soldi pubblici).
Quello che segue è un'illustrazione esemplificativa del metodo usato, il quale risale agli albori del pensiero occidentale, rivisto, integrato e aggiornato da Galileo in poi.

Nel terzo secolo a.C., Eratostene di Cirene riuscì a stimare con ottima approssimazione la circonferenza della Terra.
Come illustrato in figura, egli ipotizzò che le due città di Alessandria di Egitto e di Siene (attuale Assuan), di cui era nota la distanza in stadi (5.000 stadi egizi), fossero sullo stesso meridiano terrestre; Eratostene sapeva inoltre che a mezzogiorno del solstizio d’estate (21 Giugno, nell'attuale calendario gregoriano), a Siene il Sole era perpendicolare alla superficie terrestre, poiché gli oggetti non proiettavano ombra sul terreno e si riusciva a vedere il fondo dei pozzi, illuminato dalla luce solare.
Nello stesso giorno, Eratostene misurò l’inclinazione dei raggi solari (angolo a°=7°) ad Alessandria, ricavandola dall’ombra di un’asta infissa perpendicolarmente nel terreno; noti questi dati, dalla semplice proporzione
La circonferenza sta all’angolo giro come la distanza tra Alessandria e Siene sta all’angolo formato dall’ombra sul terreno” 
riuscì a ricavare la dimensione della circonferenza della Terra.
Nel linguaggio matematico moderno, la precedente proporzione, con riferimento ai valori riportati in figura, si esprime come:
Circ / 360° = 5.000 / 7°
dalla quale si ricava
Circ = 360° / 7° x 5.000 = 257.143 stadi
Poiché lo stadio egizio misurava circa 158 metri, inserendo tale valore nella precedente espressione si ottiene una lunghezza di:
Circ = 158 m x 257.143 stadi ≡ 40.628.571 m = 40.629 km
contro i 40.075 km rilevati con le odierne misurazioni satellitari, dunque, con un’eccellente approssimazione dell’1,4% (si ricordi che l'unità di misura delle lunghezze, il metro, venne scelta inizialmente come la quarantamilionesima parte del meridiano terrestre: dunque il meridiano terrestre venne stimato dagli scienziati francesi di fine secolo XVIII pari a 40.000 chilometri).
L’esempio storico riportato, sebbene tratto dall’antichità, illustra chiaramente il metodo della moderna scienza e delle tecniche applicate:
sulla base di ipotesi (Terra di forma sferica e città poste sul medesimo cerchio massimo di un meridiano terrestre) e di dati rilevati sperimentalmente (distanza tra le città e ombra proiettata dall’asta sul terreno) si giunge a risultati corretti, verificabili e replicabili da altri studiosi.
È importante sottolineare:
  • la logica lineare del procedimento seguito, in modo tale che ciascun passaggio possa essere sottoposto a verifica (ipotesi, dati di base, calcolo);
  • l’assunzione di ipotesi strettamente necessarie e sufficienti per effettuare la stima, escludendo elementi sovrannaturali o comunque non verificabili (tale criterio venne esplicitamente formulato dal filosofo medievale Guglielmo di Ockham ed è noto, appunto, come “rasoio di Ockham”).
Osservazioni:
  • sulla base delle odierne rilevazioni satellitari, l’ipotesi assunta che Alessandria e Siene siano sullo stesso meridiano terrestre non è proprio esatta, essendovi tra le due città una differenza di circa 3° di longitudine, tale comunque da non inficiare la stima.
  • la Terra non ha forma perfettamente sferica ma risulta schiacciata ai poli (per effetto della forza centrifuga generata dalla rotazione intorno al proprio asse, da cui deriva l'alternanza giorno-notte), dunque più simile a un ellissoide di rotazione (in particolare, si definisce geoide); tuttavia, l'approssimazione che risulta dall'ipotesi della sfericità del pianeta è accettabile.
  • l’angolo (a° = 7°), misurato da Eratostene mediante l’ombra dell’asta infissa perpendicolarmente al terreno, è uguale all’angolo (b°) che i raggi terrestri formano con i punti posti sulla superficie e relativi alle posizioni delle due città, perché formati da rette che hanno identica inclinazione, come evidenziato in figura (gli angoli a° = b° = 7° sono detti alterni-interni rispetto alle rette r1, r2 e r3).
Sorprendentemente, seguire il criterio logico esposto nell'esempio sopra riportato, mi ha consentito di vincere tutti i procedimenti intentati (ben 14) e, soprattutto, di addivenire ad una conoscenza efficace delle particolari questioni di cui mi sono occupato e mi occupo anche come consulente tecnico di parte; conoscenza che talvolta lascia stupiti persino i professionisti del settore, spesso annebbiati da un malsana consuetudine, che fa perdere loro di vista lo spirito e i risvolti pratici delle disposizioni legislative.
In realtà, non c'è da stupirsi più di tanto, perché il nostro sistema giuridico è organizzato in modo gerarchico secondo un criterio ipotetico-deduttivo, che lo rende molto più simile a materie come la geometria euclidea o altri settori della matematica di quanto possa sembrare a prima vista, avendo con essi la logica come elemento comune fondante.
Di questo parleremo nei prossimi post.


giovedì 23 luglio 2020

15 - Corruzione, tra abusi e omissioni

E' di questi giorni la notizia del gravissimo fatto, prima volta nella storia d'Italia, di una caserma dei Carabinieri messa sotto sequestro, con sei militari finiti in carcere per abusi, spaccio di droga, torture.
Sulle pagine online del Messaggero, un lettore commenta così questa notizia:
Un tempo, non lontano, l'Arma era vista come l'unica delle forze in divisa a rappresentare la legalità e l'attaccamento ai valori di sacrificio, sempre al servizio del cittadino. Ora, ovviamente ben sapendo che le mele marce si annidano dappertutto, ci sono molti, anzi troppi casi di malaffare e comportamenti deplorevoli, gli ultimi casi non fanno altro che confutare le mie osservazioni, stupri, depistaggi, connivenze con malavitosi sono solo gli ultimi eclatanti casi...
Ovviamente è difficile dargli torto, visto che il lettore in questione si limita a riferire dei fatti oggettivi, incontestabili.
Vi è però un aspetto positivo anche nella gravissima vicenda della Caserma CC di Piacenza: la denuncia, da cui è partita l'indagine sulla caserma "Gomorra", è stata fatta da un altro carabiniere, di quelli buoni (o, per meglio dire, da un vero carabiniere), che ancora ci sono; si tratta di una costante che puntualmente si è ripetuta in molti casi di malaffare che hanno coinvolto l'Arma: le denunce di colleghi malavitosi sono partite da agenti onesti, anche a rischio della loro vita, che in alcuni casi hanno perso (si vedano i miei post precedenti).
Questi veri servitori dei cittadini italiani hanno infranto il "codice del silenzio", io direi il muro di omertà e di favoreggiamento, e hanno onorato il patto di fedeltà alla Repubblica Italiana che hanno suggellato al momento del loro giuramento.
Nello specifico, è bene sottolineare che il nostro ordinamento giuridico prevede una simmetria di diritti tra cittadini e pubblici ufficiali e una asimmetria di doveri tra gli stessi: in altri termini, cittadini e pubblici ufficiali hanno il diritto di denunciare fatti costituenti notizia di reato, ma solo i secondi hanno il dovere di farlo.
Questa regola viene spesso infranta, purtroppo:
  • i cittadini spesso hanno il timore di denunciare abusi e omissioni della Pubblica Amministrazione, per paura di ritorsioni da parte della stessa (chi scrive ne riceve di continuo);
  • molti pubblici ufficiali dimenticano spesso il loro dovere, perché adempiendovi si metterebbero contro colleghi o comunque altri funzionari e dipendenti pubblici, tra i quali vige una sorta di "patto di non belligeranza", considerando i cittadini come sudditi, piuttosto che come lo Stato da servire e dal quale sono pagati.
Eppure, è proprio attraverso gli abusi e le omissioni in atti di ufficio che si attua la corruzione (si veda il post precedente), agevolando gli amici e gli amici degli amici etc. e ostacolando chi amico non è o, peggio, risulta scomodo; la gravità di tali reati non è sfuggita al legislatore, che infatti ha previsto la trattazione delle relative cause penali davanti ad un corte collegiale (tre giudici, anziché uno, come nella maggioranza dei casi).
Per rendere concreto il discorso, al solito riporto alcuni casi capitati a me personalmente nel corso della mia attività:
1) qualche anno fa mi venne rifiutato un accesso agli atti, ex Legge 241/1990, relativi alla documentazione del plagio con contraffazione di un mio progetto commissionatomi da un Ente pubblico; la mia denuncia, dell'abuso commesso dal responsabile che voleva negarmi il diritto di prendere visione dei documenti richiesti, venne archiviata; tranne scoprire qualche anno dopo, che questo episodio si inseriva in un giro ben più ampio di appalti pubblici pilotati per i quali il suddetto responsabile e suoi degni compari di merenda sono ora sotto processo, per una serie di reati le cui condanne sommate equivalgono ad un ergastolo (per ciascuno di loro);
2) lo stesso responsabile del servizio (la definizione suona nel suo caso come un ossimoro), si era riservato abusivamente il compito di direzione lavori per una sistemazione ambientale, con il trucco di non chiedere la copertura finanziaria regionale per tale compito, che sarebbe dunque stata assegnata direttamente a lui dall'Ente pubblico presso il quale lavorava. Senonché, con l'incarico di consulente per un cittadino che lamentava la mancata realizzazione delle opere previste e finanziate (tranne la direzione lavori, per cui gli stessi lavori non potevano essere appaltati), svelai l'arcano dello stallo, che denunciai prontamente a prefettura, regione ed ente interessato, la cui amministrazione era nel frattempo fortunatamente cambiata. Oggi l'opera risulta eseguita, avendo la regione imposto la realizzazione della stessa, pena la restituzione dei fondi assegnati all'Ente per tali lavori;
3) purtroppo, è ancora in corso, sempre con lo stesso ente, un'altra questione simile, relativa alla realizzazione di infrastrutture per la riduzione del rischio sismico dell'abitato: i vari milioni di euro assegnati e devoluti sembra che siano stati abusivamente distratti e usati per l'ampliamento del cimitero comunale, piuttosto che per la realizzazione di vie di fuga e di aree di raccolta e primo soccorso, necessarie in caso di sisma.
Come dire: piuttosto che cercare di salvare le vite delle persone in occasione di terremoti (siamo in zona sismica di seconda categoria), la solita cricca di malviventi nella pubblica amministrazione ha pensato bene di assicurare un alloggio definitivo agli stessi cittadini. 


martedì 21 luglio 2020

14 - La questione morale e la tradizione

Questo post risponde alla domanda che mi è stata rivolta ieri, con disappunto, da un lettore: perché rivangare cose passate e messe "sotto sale" (espressione usata dal lettore) come quelle raccontate negli ultimi miei scritti?
Equivale alla domanda di chi, dovendo studiare Storia (recente nel nostro caso), si chiede perché studiarla. La risposta, tutt'altro che scontata, è che tale studio può offrirci delle chiavi di lettura del presente e, dunque, consentirci di agire con qualche consapevolezza in più.
Vediamolo nel caso concreto.
In un'intervista del 1981 rilasciata a Eugenio Scalfari, allora direttore di Repubblica,  Enrico Berlinguer cominciò a parlare di "questione morale", riferendosi alla strada tradizionale smarrita dai partiti politici italiani, che si dirigevano verso altri lidi cavalcando "l'onda lunga".
Senonché, l'onda lunga, in vicinanza dell'approdo, si rivelò essere uno tsnunami (Mani pulite) che li spazzò via, lasciando solo alcuni residui che ancora incredibilmente si vedono in qualche talk-show televisivo.
Il discorso è ben più ampio di quello fatto all'epoca da Berlinguer: la morale (il mos majorum degli antichi Romani e l'ethos degli antichi Greci), intesa come insieme di valori condivisi da un gruppo sociale, costituisce il criterio-guida dell'agire comune; dunque, ha un effetto rilevante sulla vita di un popolo, nel cercare di soddisfare quelli che sono i suoi bisogni concreti e le sue aspirazioni.
Quello che a me pare evidente, studiando appunto la storia recente del nostro Paese, è che si sia passati dalle capacità, dall'onestà, dalla volontà e dall'impegno del secondo dopoguerra, ad una società godereccia e disimpegnata (nel lavoro onesto, prima ancora che nel sociale e nella politica) proprio a partire dagli anni '80 del secolo scorso.
Il fenomeno più evidente di questo trapasso è stato il dilagare della corruzione: uno studio europeo stima intorno ai 230 miliardi di euro all'anno il costo della corruzione in Italia.
Per comprendere la portata di tale cifra, basta confrontarla con i 209 miliardi di euro che il Governo italiano è riuscito l'altro giorno a ottenere dalla Unione Europea dopo una dura trattativa di 5 giorni e 5 notti, per cercare di risollevare il Paese dopo il disastro economico dovuto al Covid-19.
Si comprende anche come mai i cosiddetti "paesi frugali" si siano opposti pesantemente alle nostre richieste, magari anche pretestuosamente, comunque con la convinzione che i soldi elargiti dall'UE all'Italia possano finire a "tarallucci e vino".
Dunque, almeno due sono gli esempi che ciascun odierno cittadino può seguire liberamente: quello di chi ha ricostruito questo Paese dopo il disastro della seconda guerra mondiale, lasciandoci uno stato repubblicano con un'ottima Costituzione, oppure può seguire le orme di chi questo paese lo ha affossato, con disonestà e incapacità e per puro tornaconto personale. 
Si tratta di due anime che convivono nel nostro Paese, come due cani che lottano continuamente, l'uno buono e mite, l'altro cattivo e feroce: di volta in volta, nei vari periodi storici, vince quello che il popolo nutre di più.
Al di là dei discorsi generali che sono sotto gli occhi di tutti, voglio citare due fatti esemplari capitati a me personalmente in un settore, quello della Giustizia, che dovrebbe esprimere al meglio quei valori di onestà, equità, trasparenza, efficacia e efficienza come recita la nostra Costituzione.
1. Nel 2017 pubblicai il mio romanzo Viale dei Giardini, nelle cui pagine iniziali descrivo, con ironia, un episodio di sesso mercenario all'interno di un ufficio della Procura chiamata a indagare sull'omicidio che è il filo conduttore del racconto. L'episodio è frutto di totale invenzione, ma, forse non ci crederete, un'avvocatessa, che opera nel Foro che mi ha ispirato il romanzo, mi disse: "Ho capito chi è la cortigiana che si lavora il Sostituto Procuratore". Quando le feci presente che si trattava di un episodio di pura fantasia, mi guardò con un sorrisetto ironico che voleva dire: "La sai lunga e non ti vuoi esporre".
Questo per dire che l'episodio fantasioso da me narrato era talmente verosimile da risultare reale ai suoi occhi, perché perfettamente intonato all'ambiente di quel Foro.
2. Qualche anno fa, mi lamentavo un giorno con un'altra avvocatessa di un Sostituto Procuratore (il solito), il quale aveva chiesto l'archiviazione di una mia dettagliata e documentata denuncia per appropriazione indebita di denaro pubblico e malversazione ai danni dello Stato. Consapevole della fondatezza delle mie accuse, l'avvocatessa si offrì di accompagnarmi per parlare direttamente con il Sostituto Procuratore, noto "fimminaro" (per dirla con Camilleri), che forse avrebbe ripreso in considerazione la mia denuncia grazie alla presenza femminile.
Ringraziai, ma rifiutai fermamente, perché mi ripugnava dover ricorrere a questi stratagemmi per stimolare (è il caso dire) un vecchio bavoso a fare il suo dovere, remunerato com'è con circa ottomila euro mensili lordi dai cittadini italiani.
Quando raccontai questa cosa all'avvocatessa dell'episodio 1 sopra descritto, questa, anziché mostrarsi indignata, mi disse: "Tanto non avresti ottenuto nulla perché al Procuratore piacciono le bionde!
A quel punto, le mie eliche cominciarono a girare vorticosamente, simili alle pale di un elicottero cargo a doppio rotore, al solo pensiero di dover portare giumente dal mantello diverso (baio, morello, rabicano etc.) per consentire al vecchio stallone di scegliere quella che più gli piaceva e spingerlo a fare il suo dovere.
Infine, la mia incazzatura raggiunse l'apice quando pensai che, a causa di simili atteggiamenti, oltre un secolo di sacrosante lotte femministe per vedere riconosciuti i diritti delle donne, andava a finire a puttane, letteralmente.