giovedì 24 settembre 2020

34 - Il taglio delle indennità parlamentari

L'esito del referendum confermativo del 20-21 Settembre 2020 non lascia dubbi: gli Italiani hanno detto SI', nel 70% circa dei votanti, al primo passo per la riduzione dei privilegi della casta politica.

A conti fatti, come si può leggere nel redazionale del Corriere.it, si tratta di circa 100 milioni annui di risparmio per le casse delle Stato, quindi per le tasche dei contribuenti.

Sono dovuti passare 13 anni dalla pubblicazione del libro La Casta di Stella&Rizzo per avere un primo importante riscontro-reazione a quanto lì denunciato e documentato.

In una recente intervista post-referendum, Di Maio ha affermato che il prossimo passo sarà quello di ridurre le indennità dei parlamentari, dalla prossima legislatura 600 in tutto (contro i 945 attuali). Se il suddetto taglio fosse anche solo del 50% (con 6.000€ mensili crediamo che un servitore, per sua scelta, dei cittadini italiani possa vivere più che dignitosamente...), si risparmierebbero altri 100 milioni annui, che sommati ai primi risparmiati con il referendum confermativo farebbero in tutto 200 milioni annui; quindi 1 miliardo di euro risparmiati per ogni legislatura, della durata di 5 anni prevista dalla Costituzione.

Nel prossimo post parleremo dei cosiddetti "premi di produttività" nell'ambito della Pubblica Amministrazione e lo faremo con un riferimento territoriale preciso, prendendo cioè in esame la regione Basilicata, dove sono nato e risiedo, confrontandola eventualmente con altre regioni più o meno virtuose, rispettando il criterio di base di un'indagine conoscitiva che si articola nelle ordinarie fasi di Elenco, Classificazione, Quantificazione, Comparazione.

La Basilicata presenta delle significative peculiarità: regione del Sud, ha notevoli risorse naturali (corsi d'acqua, boschi, petrolio, attrazioni turistico-culturali etc.) se le si rapporta alla popolazione residente, meno di 600.000 abitanti, quanto una città di media-piccola dimensione. 

Eppure accusa importanti criticità nel settore dei servizi, delle infrastrutture e nel reddito medio pro-capite, oltre che nelle prospettive di lavoro, soprattutto per i giovani: cercheremo di capire il perché.

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Avviso

Considerato il buon gradimento degli argomenti finora trattati, Diritto&Dintorni diventerà un libro, che raccoglierà in modo ordinato e con le opportune integrazioni quanto finora pubblicato; dovrebbe essere pronto per fine anno e disponibile a un costo contenuto, dell'ordine di 5€ a copia in formato e-book, con l'aggiunta delle spese di stampa e spedizione per chi preferirà la copia cartacea (credo 10€ in tutto).   

martedì 15 settembre 2020

33 - Come Don Paolo, solo più sfortunato

Queste note costituiscono una sorta di edizione straordinaria, dettata da un gravissimo episodio che mi ha profondamente colpito e che si collega ad un altro fatto, fortunatamente meno grave, accaduto all'ex parroco del mio paese, alcuni mesi fa.

Questa mattina, intorno alle 7:00 a Como, è stato ucciso a coltellate "don Roberto Malgesini, 51 anni, valtellinese di Cosio, «prete degli ultimi» per incarico pastorale e vocazione personale".

Ad ucciderlo è stato un senzatetto tunisino, forse con problemi psichici, che il povero parroco aveva sempre aiutato in passato.

Questo fatto mi ha riportato alla mente un episodio analogo, accaduto mesi fa nel mio paese, fortunatamente senza vittime: mi venne detto da più fonti, che Don Paolo venne inseguito nella chiesa madre da un soggetto, forse con problemi psichici, il quale, armato di coltello, aveva sferrato contro il prete diversi fendenti, fortunatamente senza colpirlo.

L'episodio, di per sé molto grave, lo è divenuto ancora di più a causa del comportamento di quanti erano "vicini" al parroco e dei rappresentanti locali delle Forze dell'Ordine.

Di molti dei primi mi ero già fatto un'idea frequentando i Lunedì sera il corso sulla storia della Chiesa, che Don Paolo teneva in modo competente e intelligente: quando a causa della presenza di una molestatrice, la quale anziché sgranare rosari era evidentemente interessata ad attività non proprio religiose, decisi di abbandonare la parrocchia, comunicai a Don Paolo la mia decisione, aggiungendo: "Don Paolo, tu parli spesso del Maligno. Io che non ho la tua fede non so se esista, ma esistono certamente i maligni, molto pericolosi, e credo che tu ne abbia parecchi intorno".

Purtroppo, fui buon profeta, perché nessuno, che io sappia, dei suoi adepti, da me ribattezzati come il Consiglio dei Pastorelli, ha agito per tutelare Don Paolo dopo l'attentato.

Peggio ancora hanno fatto le locali forze dell'Ordine, guidate (si fa per dire) da un soggetto che non riesco a capire come possa essere stato arruolato e possa percepire lo stipendio per un'attività praticamente inesistente, fatta eccezione per intralci ad azioni della magistratura, che pure tendono a punire amministratori del recente passato colpevoli di malversazione e di ingenti danni all'erario.

Il soggetto in questione, con i suoi degni seguaci, sembra che abbia quale principale abilità quella di sparare al poligono alle sagome di cartone, le quali però non rispondono al fuoco nemico; per il resto, è completamente inefficace nel reprimere reati lievi o gravi (il caso di Don Paolo, ad esempio) che pure capitano in una piccola comunità.

E' assistito da un altro "soggettone", suo sottoposto, che in passato, ad una mia denuncia telefonica (auto parcheggiata in divieto di sosta che non mi consentiva di portare a casa delle fascine), cercò di evitare il suo doveroso intervento, rispondendo: "Faccio finta di non aver sentito". Al che gli precisai, in modo piuttosto duro: "Fai conto invece di aver sentito e vieni sul posto, o vengo io da te".

Oltre alla triste vicenda del tentato accoltellamento, Don Paolo ha dovuto pure subire l'inazione e la negligenza dei due "solerti" tutori dell'ordine, da me ribattezzati "i due parà": un paramilitare e un paraculo.

Unica soluzione, tentare di rifilarli all'India in cambio dei due marò: ma gli Indiani non sono fessi!

martedì 8 settembre 2020

32 - Il mistero delle auto blu

Nel precedente post abbiamo visto che la riforma costituzionale, che prevede la riduzione del numero dei parlamentare di ben 345 unità, porterebbe ad un risparmio annuo di circa 82 milioni di euro.
In media dunque, ogni parlamentare costa all'anno ai cittadini italiani:
82.000.000 € / 345 parlamentari = 238.000 €/parlamentare
A questo costo di circa 20.000 € mensili per ciascun parlamentare occorre aggiungere quello delle auto blu, benefit di cui godono molti miracolati, non solo parlamentari (nel libro La Casta di Stella&Rizzo, più volte citato, si stimava un costo medio annuo di 70.000 € per ogni auto blu, stipendio dell'autista incluso).
Quante sono veramente le auto blu che gli Italiani inconsapevolmente pagano?


Il censimento del 2019 sulla dotazione di auto blu presso le amministrazioni dello Stato, predisposto dal Ministero per la pubblica amministrazione, ha accertato la presenza di 33.527 auto, in base ai dati forniti da 8.366 enti, su un totale di 10.164 (quindi, con una percentuale di risposta dell'88%); sulle responsabilità della mancata risposta di alcuni enti scriveremo alla fine del presente post.

Da questi dati certi, possiamo facilmente estrapolare un valore stimato (X) del numero totale di auto blu, mediante la semplice proporzione:
X / 100% = 33.527 / 88%
dalla quale si ricava
X = 33.527 / 88% = 38.099 auto blu

Quanto vengono a costare annualmente agli Italiani queste auto, comprensive di autisti, per i quali si stimano circa 60.000 unità?
In questo caso i dati sono discordanti:
  • Stella&Rizzo nel loro libro-inchiesta La casta del 2007 riportavano la cifra annuale di 70.000€/auto, inclusi gli stipendi degli autisti.
  • nel 2010, Brunetta parlò addirittura di un costo medio dell'ordine di circa 100.000€ per ogni auto.
Adottando un criterio di prudenziale bontà verso la casta dirigente, consideriamo una spesa media annua pari a 50.000€ per ogni auto.
Dal semplice prodotto dei dati sopra riportati otteniamo la stima della spesa complessiva annua per le auto blu:
38.099 auto x 50.000 €/auto = 1.904.950.000 €
ossia circa 1,9 miliardi di euro.
Quindi, attualmente in Italia vi è 1 autista di auto blu ogni 1.000 abitanti
60.000 autisti / 60.000.000 abitanti = 1 autista / 1.000 abitanti
e su ogni cittadino italiano grava una spesa annua di circa
1.904.950.000 € / 60.000.000 abitanti = 32 €/abitante
Circa 32 caffè all'anno, se adottiamo l'originale e significativa unità di misura proposta da Emma Bonino e dal partito del NO per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari (significativa perché la casta dirigente costringe gli Italiani a ingurgitare parecchi caffè senza zucchero).

Se le auto blu fossero assegnate esclusivamente per il servizio delle più alte cariche dello Stato e in numero di una sola per ogni ente, come accade nei paesi nord europei, credo che sia verosimile ipotizzare una riduzione di costi di almeno il 50%; ossia, tradotto in moneta corrente, di circa 1 miliardo di euro all'anno.
Cifra pari a circa 12 volte quella che deriverà dall'auspicato taglio dei parlamentari, possibile con il prossimo referendum confermativo del 20-21 Settembre 2020.
Risparmio importante, tanto più che, per motivi di servizio, le Forze dell'Ordine hanno lamentato più volte le deficienze nelle forniture di carburante e materiale di cancelleria (basta entrare in qualsiasi Commissariato di Polizia o Caserma dei Carabinieri per rendersi conto delle dotazioni in uso alle Forze dell'Ordine).

Veniamo ora al fatto che circa il 12% degli Enti non ha comunicato, come richiesto dal Ministero per la pubblica amministrazione, la dotazione di auto blu e di autisti al servizio delle stesse: credo che vi siano gli estremi del reato previsto dall'articolo 328 del Codice penale (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione), con le necessarie conseguenze per il responsabile (probabilmente dirigenziale) del servizio suddetto.

Prossimamente parleremo dei premi di produttività dell'amministrazione pubblica (in molti casi si tratta di un ossimoro), altro servizio che costa agli Italiani  parecchi caffè al peperoncino piccante di Soverato.

sabato 5 settembre 2020

31 - Il referendum confermativo del 20-21 Settembre 2020

Il 20 e il 21 settembre 2020 si voterà per un referendum costituzionale sulla riduzione del 36,5% circa del numero dei parlamentari di Camera e Senato (dagli attuali 945 si ridurrebbero a 600): si vota SI' o NO e non è  necessario raggiungere alcun quorum.
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Nel precedente post n°30 abbiamo accennato ad una delle ragioni fondamentali per cui la riduzione dei parlamentari è compatibile con l'attuale assetto dello Stato italiano: in particolare, con la funzione legislativa svolta dal Parlamento, sgravato di molti oneri e lavoro dalla precedente riforma costituzionale dell'art.117 della Costituzione, che ha assegnato ai Consigli regionali molte materie da regolamentare, di competenza condivisa con il Parlamento o in esclusiva (definite queste ultime in via residuale, nel senso che dove non espressamente definita la competenza di Stato o Regioni, si intende materia assegnata alle Regioni).
Vediamo ora brevemente in numeri e grafici che cosa comporterebbe la riduzione del numero dei parlamentari, in riferimento ai dati interni e per comparazione con gli altri paesi del mondo:

1. 600 parlamentari, riferiti a circa 60.000.000 di abitanti, significherebbe all'incirca 1 parlamentare ogni 100.000 abitanti;

2. il risparmio su indennità, annessi e connessi, viene stimato da InfoData in circa 82 milioni di euro l'anno (credo autoblu escluse, altra perenne cambiale per gli Italiani, di cui ci occuperemo prossimamente);
Questo punto merita una piccola annotazione: 82 milioni di euro all'anno significano circa 230.000 euro al giorno risparmiati (basta fare 82 milioni diviso 360 giorni, anno commerciale), ossia l'equivalente di 8 stipendi medi annui di comuni mortali.
Pertanto, se le risorse risparmiate venissero impiegate per creare nuovi posti di lavoro, ogni anno se ne potrebbero creare circa 2.900 (8 posti x 360 giorni), ossia si consentirebbe ogni anno a quasi 12.000 persone in più (famiglie di 4 persone, in media), rispetto all'anno precedente, di vivere dignitosamente con il posto di lavoro assegnato ad un familiare;

3. per quanto riguarda assenze e presenze (quindi, effettivo impegno lavorativo in Parlamento), significativa la classifica di OpenParlamento di seguito riportata:
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4.  l’Italia ha il terzo Parlamento più numeroso al mondo in termini assoluti, dopo Cina e Regno Unito, come mostra chiaramente il grafico riportato (fonte: youtrend,it):
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Non credo che serva fare troppe chiacchiere: a ciascuno la libera scelta.

domenica 30 agosto 2020

30 - Leggi costituzionali e referendum confermativo

La Costituzione della Repubblica Italiana è una costituzione rigida, ossia può essere modificata soltanto mediante leggi che seguono procedure diverse e più complesse di quelle ordinarie e che hanno lo stesso rango della Costituzione nella gerarchia delle fonti del diritto italiano. 
In particolare, l'articolo 138 della Costituzione prescrive le modalità di modifica della stessa:
SEZIONE II. – Revisione della Costituzione
 Leggi costituzionali - Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla  maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Per completezza di informazione, riporto anche l'articolo 139 (ultimo) della Costituzione 

Art. 139. - La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

in modo tale che i nostalgici della "belle epoque" si mettano pure l'anima in pace.

Il prossimo appuntamento alle urne elettorali del 20 e 21 Settembre riguarda un referendum confermativo, detto anche semplicemente costituzionale, e si riferisce alla riduzione del numero dei parlamentari (ne parleremo nel prossimo post).
Mentre per il referendum abrogativo (serve per depennare in via totale o parziale una legge o un atto avente valore di legge) l'articolo 75 della Costituzione stabilisce che il referendum “passa” soltanto se si presenta alle urne la maggioranza degli aventi diritto al voto e venga raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, nel caso del referendum confermativo è sufficiente raggiungere la maggioranza semplice (la metà più uno) dei voti espressi, senza alcun quorum di votanti.

Un esempio importante di referendum confermativo fu quello del 7 Ottobre 2001, in merito alla riforma che prevedeva:
  • la sostituzione di 7 articoli (114, 116, 117, 118, 119, 120, 127);
  • la modifica di 2 articoli (123, 132);
  • l'abrogazione di 6 articoli o disposizioni (115, 124, 125 co.1, 128, 129 e 130).
In relazione al prossimo referendum, la suddetta riforma che venne approvata con procedura referendaria, ha portato ad una ridefinizione delle materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva e concorrente dello Stato e delle Regioni, come indicato dal vigente articolo 117 della Costituzione
In pratica, molte materie fino ad allora rientranti nell'esclusiva potestà legislativa dello Stato, sono divenute oggetto di legislazione concorrente Stato-Regioni (ad esempio, Istruzione, Tutela della salute e Governo del territorio, tanto per citarne alcune molto impegnative dal punto di vista della regolamentazione), oppure sono state trasferite alle Regioni, in via residuale ("Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato" - art.117 Cost.).
Appare evidente, quindi, anche alla luce di questo parziale federalismo, che il gravame legislativo del nostro Parlamento si sia ridotto in modo significativo, comunque tale da giustificare la riduzione da 945 a 600 elementi (riduzione del 36,5%); riduzione già approvata dal Parlamento con la Legge di "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" che siamo chiamati a confermare con il prossimo referendum.

29 - Imputazione coatta e avocazione delle indagini


"Platone mi è amico, ma mi è più amica la verità."
(Amicus Platus, sed magis amica veritas)
Aristotele

La citazione riportata in epigrafe dovrebbe essere scritta in ogni ufficio delle Procure della Repubblica in Italia, perché talvolta accade che non sia così: le relazioni dirette o, più spesso, mediate con amici, amici degli amici etc. giocano un ruolo importante e negativo nell'obbligo dell'azione penale che spetta costituzionalmente (art.112 della Costituzione) al Pubblico Ministero.
Informato in un qualsiasi modo di un possibile reato (in linguaggio legale, appresa una notitia criminis), il magistrato inquirente dell'ufficio del Pubblico Ministero ha l'obbligo di accertare la verità dei fatti appresi, indagando direttamente e avvalendosi delle sezioni di Polizia Giudiziaria (aliquote Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) presenti presso ogni Procura della Repubblica. 
Obbligo del magistrato è quello di accertare la verità dei fatti pro o contro l'eventuale accusato (indagato), quindi chiedere il rinvio a giudizio dello stesso se vi sono fondati motivi, oppure chiedere l'archiviazione del caso qualora non sia emerso nulla di penalmente rilevante nel corso delle indagini.
Non sempre è così.
Nell'anno 2012 presentai una documentata denuncia per appropriazione indebita di una somma consistente elargita dallo Stato (destinata al pagamento di una mia parcella professionale relativa ad un progetto di ripristino con miglioramento sismico di un gruppo di abitazioni), oltre ad eventuali altri reati che il magistrato inquirente avesse ravvisato.
In proposito, è bene precisare che il denunciante deve descrivere i fatti, che ritiene meritevoli di indagine, nel modo più completo, chiaro e documentato possibile; spetta invece alla magistratura inquirente accertare la verità sugli stessi e ravvisarvi eventuali violazioni del codice penale (principio: iura novit curia), chiedendo in caso di accertamento positivo il rinvio a giudizio degli indagati, che diventano quindi imputati nel processo.
Bellamente, il solito Sostituto Procuratore incaricato del caso (non certo amico mio e della verità, ma piuttosto amico del giaguaro e della passera), chiese l'archiviazione del caso, inaccettabile conclusione senza il supporto delle doverose indagini; questo perché, pur trattenendo il soggetto da me accusato soldi non suoi (ma miei, per la precisione), io sottoscritto avevo comunque intrapreso azioni civili per il recupero del credito che vantavo, testimoniato dal lavoro svolto e approvato dall'ente pubblico preposto e da una parcella professionale validata dal mio Ordine professionale di appartenenza.
In altri termini, con un ragionamento fallace e volutamente di parte, le azioni civili da me intraprese avrebbero estinto il reato (?), a dire del Sostituto Procuratore.
Senonché, a qualche anno di distanza, un avvocato nominato dal Tribunale per la controversa e problematica gestione dei fondi pubblici per la ricostruzione post-terremoto, presentò un esposto alla Procura della Repubblica sulla grave situazione finanziaria in cui versava il Consorzio per la ricostruzione, già oggetto della mia denuncia sopra citata.
A questo punto la Procura, forse anche per lo status del denunciante, si decise alle doverose indagini, scrupolosamente condotte dalla Guardia di Finanza, su delega del magistrato incaricato del caso.
Indagini che hanno effettivamente appurato nei fatti (vale a dire nei documenti contabili del Consorzio per la ricostruzione post-sisma) un utilizzo per altri scopi di fondi pubblici a destinazione obbligata per la ricostruzione: il reato ravvisato è indubbiamente Malversazione a danno dello Stato (art.316bis del Codice Penale).
Qui un altro colpo di scena (in negativo): il magistrato che ha condotto l'indagine, forse per coprire il grave comportamento tenuto anni prima dal suo collega-amico che archiviò la mia denuncia, ha chiesto a sua volta l'archiviazione del caso, giustificando l'autore della malversazione accertata con un'ipotesi di comportamento che lo stesso avrebbe potuto tenere, ma che nei fatti non ha tenuto (incredibile ma vero!).
In altri termini, con una capziosa fallacia nel ragionamento, il magistrato volutamente  confonde e attribuisce lo stesso valore ai fatti accertati dalle indagini (che costituiscono reato) e alle ipotesi da lui stesso avanzate (che costituirebbero causa scriminante del reato) e non supportate da nulla, neppure da dichiarazioni dell'indagato, mai ascoltato; di conseguenza, assolve, per così dire, l'indagato stesso dal reato attestato dalla documentazione acquisita e esaminata dalla Guardia di Finanza.
In questi casi, purtroppo più frequenti di quanto si possa pensare e che fanno leva sull'ignoranza dei cittadini, restano due strade per il denunciante, in genere persona offesa o persona danneggiata:
  1. la richiesta di imputazione coatta (art.409-comma 5 del Codice di Procedura Penale), da avanzare al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP);
  2. la richiesta di avocazione delle indagini (art.372 del Codice di Procedura Penale), da avanzare al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello competente per territorio.

mercoledì 26 agosto 2020

28 - L'ordinamento giudiziario italiano

La Costituzione della Repubblica Italiana, in vigore dall'1 Gennaio 1948, prevede all'art.24-comma 1 che 
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Tale tutela si estende anche nei confronti della Pubblica Amministrazione (sigla P.A.), come recita la stessa Costituzione all'art.113-comma 1:
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei 
diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Per l'effettiva tutela di diritti soggettivi e interessi legittimi dei cittadini, ossia per l'esercizio della funzione giurisdizionale, è stato necessario costruire un ordinamento giudiziario in applicazione del principio dettato dall'art.25 Costituzione-comma 1:
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge 

e dall'art.102-comma 1:
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Vediamo dunque la struttura di base di tale ordinamento, che deriva dai seguenti criteri:
  1. per la tutela dei diritti soggettivi operano i Tribunali ordinari, sezioni civili, in tre gradi di giudizio (1° grado, Appello, Cassazione);
  2. per l'accertamento dei reati operano le Procure della Repubblica, che si avvalgono dell'ausilio delle sezioni di polizia giudiziaria presenti presso le sedi della Procure (nucleo Carabinieri, Polizia di Sato, Guardia di Finanza);
  3. per la punizione dei reati accertati operano i tribunali ordinari, sezioni penali, in tre gradi di giudizio (1° grado, Appello, Cassazione);
  4. per la tutela degli interessi legittimi lesi dalla P.A. operano i tribunali amministrativi, in due gradi di giudizio (Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato);
  5. la tutela dell'interesse generale sulla corretta gestione dell'erario pubblico spetta alla Corte dei Conti;
  6. in merito a reati e controversie di carattere tributario giudicano le Commissioni tributarie;
  7. Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche decide in grado di appello le cause in materia di diritti soggettivi sulle controversie relative alla gestione delle acque;
  8. in materia di reati commessi da esponenti delle forze armate operano i Tribunali militari.
Nell'ambito di alcuni tribunali ordinari, sono poi istituite particolari sezioni specializzate, che trattano casi in specifiche materie che richiedono particolari requisiti e competenze (minorenni, sezioni agrarie, impresa e diritto d'autore etc.).

A tutela delle garanzie costituzionali opera la Corte Costituzionale, come previsto dalla stessa Costituzione all'art.134:
La Corte costituzionale giudica:
  • sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
  • sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
  • sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
L'accesso all'esercizio della funzione giurisdizionale è regolato dall'art.106 della Costituzione:
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario [108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (sigla CSM) è l'organo autonomo di governo della Magistratura, come specificato dall'art.104 della Costituzione:
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Purtroppo non esiste un testo unico che descriva e disciplini una materia così articolata, complessa e importante per la pacifica convivenza civile (senza la giurisdizione, ossia l'applicazione di fatto delle leggi, sarebbe una giungla selvaggia e sanguinosa), ma le leggi fondamentali in materia possono riassumersi come segue:
  • la Costituzione;
  • Il Regio Decreto 12/1941 sull'Ordinamento giudiziario;
  • i decreti legislativi attuativi degli anni 2005-2007.
Nei prossimi post, quando sarà opportuno, torneremo su aspetti specifici di tale materia, anche parlando di giusto processo, di richiesta di avocazione delle indagini e di ricusazione del giudice.