martedì 18 agosto 2020

24 - Gli atti giudiziari

In tutti i casi in cui a difesa dei propri diritti e a tutela dei propri interessi si è costretti a far intervenire l'autorità giudiziaria, anche attraverso un primo intervento delle Forze dell'Ordine, occorre procedere con atti scritti.
Scopo di queste note non è quello di sostituirsi all'avvocato (neppure io lo sono), il quale necessariamente dovrà essere incaricato nei casi più gravi, quanto piuttosto quello di comprendere gli elementi di base che un atto giudiziario deve contenere, sia che si tratti di denuncia, querela, citazione a giudizio, memoria difensiva etc., e la struttura organizzativa dello stesso, in modo tale che esso risulti chiaro, documentato, privo di illazioni indimostrabili (deleterie per lo stesso autore) e di inutili ripetizioni che ne rendono difficile la comprensione e non di rado suscitano anche un certo disappunto nel magistrato chiamato a trattare il caso.
La comprensione della struttura di un atto giudiziario faciliterà anche il dialogo con il proprio avvocato, evitando frequenti incomprensioni e, talvolta, persino una certa approssimazione nell'esposizione delle proprie ragioni.
La presentazione di un atto scritto all'autorità giudiziaria presuppone una richiesta (in gergo legale, petitum, dal verbo latino petere, ossia richiedere) che lo scrivente rivolge all'autorità stessa, affinché essa intervenga in difesa dei propri diritti e interessi, secondo le regole trascritte nei codici legislativi.
La richiesta che viene rivolta all'autorità giudiziaria deve essere adeguatamente motivata; tali ragioni vengono indicate in gergo legale con l'espressione latina causa petendi (ossia, motivazioni della richiesta).
Petitum e causa petendi sono i due elementi cardine la cui assenza rende l'atto privo di significato, quindi non solo inefficace ai fini della tutela di diritti e interessi, ma addirittura deleterio per chi lo presenta, perché offre, al soggetto citato, la possibilità di formulare a sua volta richieste per il ristoro dei danni materiali e di immagine a lui provocati dall'autore dell'atto.
Richiesta e motivazioni della richiesta devono avere un loro fondamento giuridico, nel senso che si può lamentare solo ed esclusivamente una violazione di legge effettivamente avvenuta (Fatto), prevista dal nostro ordinamento giuridico (Diritto).
Infine, utile ma non strettamente necessario, il riferimento a casi analoghi trattati dalla magistratura e giunti a sentenza (giurisprudenza); ricordiamo in proposito che nel nostro sistema giuridico (cosiddetto civil law) le sentenze non costituiscono fonte di diritto (vedi post n°18), ma la loro corretta citazione, se relative a casi analoghi a quello proposto, può risultare utile e aiutare il magistrato nel proprio convincimento, pur essendo egli soggetto soltanto alla legge.
Lo schema a blocchi che segue rappresenta la struttura essenziale e generica di un atto, con gli elementi fondamentali che necessariamente dovranno essere presenti:
(fare clic sull'immagine per ingrandirla, ESC per ritornare al testo)

Credo che esso possa risultare utile ai cittadini nel consultare e comprendere gli atti scritti da professionisti del settore (avvocati, ma anche Pubblico Ministero), in modo da poter interloquire con essi consapevolmente, possedendo almeno le conoscenze di base.
Come si nota nel diagramma, Fatto e Diritto sono gli elementi che dovranno convincere il Magistrato che la richiesta dello scrivente merita accoglimento (an debeatur = se sia dovuto); le richieste motivate dovranno dimostrare la fondatezza di ciò che si chiede in termini di ristoro e/o di condanna del Convenuto (quantum debeatur = quanto sia dovuto).  
Sottolineo, infine, che ogni parte dell'atto deve essere coerente e deve integrarsi con le altre; in caso contrario, conterrà punti deboli interni che faciliteranno la risposta della controparte, sino ad una possibile contro-richiesta di danni (ad esempio, mediante domanda riconvenzionale).
Non stupisca l'uso di locuzioni in latino, appositamente riportate perché (purtroppo) ancora impiegate nel linguaggio legale; così, l'atto solitamente si conclude con l'istanza di accoglimento delle proprie richieste, introdotta dalla formula contrariis reiectis (= rigettata ogni istanza della controparte).
Nel prossimo post vedremo in dettaglio come strutturare un atto che sia completo e che contenga i necessari rimandi alla documentazione di supporto allegata; essa costituisce l'insieme degli elementi di prova, in quanto le prove in senso stretto si formano a partire da tale documentazione, durante il processo, nel contraddittorio tra le parti in causa.
  

sabato 15 agosto 2020

23 - Le due culture

“É importante ottenere un risultato scientifico,
ma lo è altrettanto portarlo a conoscenza delle masse”.
Antonio Gramsci (1891-1937)

Intimamente connesso con i contenuti del post n°21 è il dibattito sulle “due culture”, quella umanistica e quella scientifico-tecnica, che coinvolse numerosi letterati, scienziati e studiosi di storia e di linguistica negli anni ’60 del secolo scorso; in particolare, in Italia Alberto Moravia, Ludovico GeymonatUmberto Eco, per citarne alcuni.
Nel 1959 lo scrittore e scienziato inglese Charles Pierce Snow diede alle stampe un saggio dal titolo The two cultures (tradotto in Italia nel 1964 con il titolo Le due culture), con il quale richiamava l’attenzione sulla divisione, spesso una vera e propria contrapposizione, che si era creata tra cultura umanistica e cultura scientifica; lo Snow cercava sia di risalire ai motivi storici di tale divisione, sia di fornire delle indicazioni per una soluzione del problema.
Molti gli argomenti affrontati nel dibattito che ne seguì:
  • il rapporto tra attività artistiche e scienze, pur nel rispetto delle relative particolarità e autonomie;
  • la necessità e la difficoltà nel portare a conoscenza della gente comune i significati e le possibili conseguenze delle scoperte scientifiche e delle innovazioni tecniche che ne derivano;
  • l’importanza della scuola nell’insegnamento delle materie scientifiche (Matematica, Fisica, Biologia, Chimica), che devono essere illustrate in modo critico, non dogmatico, ponendo in luce la storicità delle scoperte e la provvisorietà dei risultati raggiunti in una determinata epoca;
  • il rapporto di reciproca influenza tra economia e cultura, in particolare tra economia e scienza, la quale risulta spesso orientata dalle esigenze dell’assetto economico-produttivo delle società, pur raggiungendo talvolta, la stessa scienza, livelli autonomi di ricerca;
  • la presunta neutralità della scienza quale espressione ideologica delle strutture economico-produttive.
Comunemente, i professionisti nel Diritto sono considerati (e si considerano) esponenti di un particolare importante settore della cultura umanistica, settore che si occupa della tutela dei diritti fondamentali e degli interessi dell'uomo, al fine di garantirne una pacifica convivenza in società, il libero sviluppo della personalità e l'affermazione in termini di prestigio e di benessere economico.
Se tutto ciò è condiviso e auspicabile, non lo è l'avversione che i suddetti professionisti talvolta mostrano con tutto ciò che ha a che vedere con gli strumenti della ricerca in campo scientifico, considerando il proprio campo di azione con una sorta di monopolio rispetto al resto dei cittadini; trascurando, invece, che proprio per i motivi di cui si è detto, la conoscenza del Diritto deve essere patrimonio comune.
Questi i motivi che mi hanno sollecitato a esporre gli argomenti trattati nel presente blog in modo chiaro, con un linguaggio alla portata di tutti (come lo è la nostra Costituzione), nel tentativo di fornire le informazioni di base e un supporto critico alla gente comune per affrontare consapevolmente i problemi ordinari della vita quotidiana.
Infine, per coloro che a torto ritengono che chi si occupa di scienza sia deficitario di capacità creative (convinzione diffusa anche in chi opera nel mio settore professionale, l'Architettura), ritengo che possa essere illuminante un singolare episodio della vita di Carl Friedrich Gauss, uno dei più grandi matematici di tutti i tempi.
Un giorno, il maestro della scuola elementare frequentata da Gauss, per impegnare i piccoli allievi irrequieti con qualcosa che richiedesse molto tempo, diede loro il seguente problema: effettuare la somma di tutti i numeri naturali da 1 a 100.
Mentre tutti gli altri bambini cominciarono in religioso silenzio a sommare 1+2+3+...+100,  il piccolo Gauss scrisse i numeri in questa forma
1, 2, 3, 4, 5, ...,50,51, ..., 96, 97, 98, 99, 100
e osservò che la serie numerica godeva di una particolare simmetria, tra il numero 50 e il numero 51; in altri termini, sommando il numero 1 con 100, il numero 2 con 99, il numero 3 con 98 e così via, si potevano costruire 50 coppie di numeri la cui somma era pari a 101: (1+100 = 2+99 = 3+98 + ... + 50+51 = 101).
Pertanto, Gauss si accorse che sommare i numeri interi da 1 a 100 equivaleva a moltiplicare il numero delle coppie (50) per il risultato costante della somma dei numeri della coppia (101):
Sommatoria di n da 1 a 100 = 50 x 101
Operazione quest'ultima molto rapida da svolgere, se posta sotto la forma:
50 x 101 = 50 x (100 + 1)  = 50x100 + 50x1 = 5.000 + 50 = 5.050
Così il piccolo Gauss, dopo qualche minuto, portò il proprio quaderno con la soluzione esatta allo stupito maestro, mentre tutti gli altri suoi compagni di classe continuarono per qualche ora a sudare sulle somme progressive dei numeri naturali da 1 a 100.
Risulta evidente la capacità creativa di risoluzione di un problema lungo, noioso e facilmente passibile di errore che spesso è alla base della ricerca scientifica.
Per questo considero con molto interesse il settore della giustizia predittiva, perché affronta da una diversa angolazione e con metodo scientifico i problemi della giustizia, pur con gli innegabili limiti esposti nel post n°21.

venerdì 14 agosto 2020

22 - Il "romanzo criminale" a.C. e d.C.

Queste note prendono spunto dalla visione su Rai Play dell'ultimo episodio del Giovane Montalbano, dal titolo "Un'albicocca", che consiglio vivamente di vedere, e da un intervista della Rai a Maurizio De Giovanni, ottimo scrittore napoletano, andata in onda poco dopo la morte di Andrea Camilleri.
Riferendosi all'importanza dell'opera del Maestro da poco scomparso, De Giovanni disse che Camilleri aveva nobilitato un genere letterario, quello poliziesco, a torto ritenuto minore, profondendo nelle sue opere l'amore per la sua terra, magistralmente descritta, e un impegno civile mai sopito, neppure negli ultimi anni della sua vita; per cui, a ragione, bisognerebbe parlare del romanzo "giallo" prima di Camilleri (a.C.) e dopo Camilleri (d.C.), senza correre il rischio di risultare blasfemi.

Al solito, tutto comincia con un fatto di sangue, con una ragazza morta in un apparente incidente stradale, scoperto dallo stesso commissario mentre fa ritorno a Vigata dopo essere andato a prendere la sua bella fidanzata genovese all'aeroporto.
Le cause dell'incidente non convincono Montalbano a causa di alcune incongruenze e stranezze riscontrate, per cui egli comincia a indagare e le indagini che conduce lo portano a scoprire reati di altra grave natura dei quali l'incidente costituisce solo un episodio (non rivelo altro della trama per non togliere suspence alla storia, qualora il lettore volesse vedere l'episodio disponibile nella videoteca di Rai Play).
Diversi sono a mio parere gli elementi che rendono così originali e affascinanti i romanzi di Camilleri e che ne spiegano il successo letterario e televisivo:
  • il fatto di sangue e le conseguenti indagini sono solo l'espediente che tiene avvinto il lettore alla storia, ma in realtà il racconto vive di vita propria, con l'accurata descrizione di personaggi di una commedia umana che accompagna e spesso risulta anche più interessante dello stesso intreccio poliziesco;
  • l'omicidio, per la sua gravità, costituisce una sorta di grimaldello che fa saltare la patina di perbenismo e la maschera che gli uomini abitualmente indossano nella vita sociale (secondo la lezione di Luigi Pirandelloaltro grande scrittore agrigentino), mettendo a nudo la loro vera natura, fatta di luci e di ombre, di slanci di generosità e altruismo (raramente), ma anche di bassezze, meschinità e gelosie dettate da cieco egoismo (molto più spesso);
  • i personaggi di Camilleri "parlano con la loro voce", nel senso che usano un linguaggio legato al loro status sociale (il pastore parla una lingua povera infarcita di espressioni dialettali, così come l'impiegato pubblico parla il burocratese) e ciò rende realistico (direi "veristico", sull'esempio dell'opera di un altro siciliano, Giovanni Verga) il racconto;
  • il paesaggio è descritto con dovizia di particolari, nei quali traspare l'amore di Camilleri per la sua terra, in qualche modo "bella e maledetta", che ha conosciuto i fasti di una remota età dell'oro con Federico II, ma poi in costante declino, fino alla drammatica situazione degli ultimi due secoli (mi viene da dire illo tempore aurea, nunc horrida specus, parafrasando il commento di un visitatore medievale alla vista delle rovine della domus aurea neroniana);
  • infine, Camilleri lega sempre il suo racconto di fantasia ad un contesto reale e ciò lo rende unico.
Nell'episodio in argomento, dopo aver risolto il caso della ragazza morta nell'incidente stradale, Montalbano sta per lasciare Vigata per seguire la sua fidanzata a Genova, dove ha chiesto e ottenuto di essere trasferito. 
Prima di lasciare con grande dolore la sua città, compie un ultimo giro in macchina, quasi a imprimersi nella mente quei posti della sua infanzia di bambino e di poliziotto da adulto, ma trova con grande sorpresa le strade vuote, chiusi i negozi, sguarnito persino l'ingresso del commissariato: tutti sono chiusi in casa o in ufficio a vedere alla televisione i servizi giornalistici sulla strage di Capaci appena compiuta.
Allora il commissario ritorna nel suo ufficio e telefona alla fidanzata, chiedendole se ha saputo che cosa è appena successo; la stessa compagna gli dice che deve rimanere lì, a combattere per la sua terra.
Già nel corso dell'episodio, sapientemente lo scrittore (che è stato anche sceneggiatore della serie televisiva) e il regista avevano preparato il lettore-spettare, facendo intravedere alcune immagini trasmesse in TV di un'intervista a Giovanni Falcone e dell'invettiva di Totò Cuffaro, allora presidente della Regione Sicilia, contro i magistrati che infangavano la sua terra, parlando solo di attività criminali e di inesistenti collusioni politico-mafiose. 
Anche in questo sta la grandezza di Camilleri scrittore, capace di legare il racconto in modo elegante e poco invasivo alla realtà della sua terra, alle tragedie che ripetutamente l'hanno colpita, da Portella della Ginestra in poi, per limitarci alla sola storia dell'Italia repubblicana.
Si comprende che siamo lontani anni luce dai "rebus con delitto" di Agatha Christie  e di Ellery Queen, ma anche dai più recenti Michael Connelly e Robert Crais, pure scrittori di talento di crime stories.
Per cercare qualcosa di simile a livello mondiale, bisogna risalire a Ed McBain (al secolo Salvatore Lombino, americano di origini italiane, con nonni siciliani e lucani); in Italia, forse quello che più si avvicina a Camilleri è proprio Maurizio De Giovanni, con le sue splendide descrizioni della vecchia Napoli del periodo fascista (con i casi del Commissario Ricciardi) e dell'attuale città partenopea, faro ormai spento nelle storie de I bastardi di Pizzofalcone.

giovedì 13 agosto 2020

21 - La giustizia predittiva

Una mattina di un paio di anni fa, lessi su una locandina, affissa nella bacheca riservata all'Ordine degli Avvocati nel Tribunale da me frequentato ob torto collo, di un convegno su Diritto e Matematica. Incuriosito dal tema, chiesi e otteni la possibilità di assistervi e appresi, in quell'occasione, della tendenza di frontiera, anche nel nostro Paese, della Giustizia predittiva.
Ricordo che l'avvocato che presentò il relatore del convegno, il prof. Luigi Viola, autore di un libro e di numerosi articoli sull'argomento, cercava il modo meno traumatico per presentare ai suoi colleghi un argomento ostico, basato sulle regole della logica formale e su equazioni matematiche, passibili di essere trattate, considerato l'elevatissimo numero di dati da considerare, mediante software appositamente implementato anche per personal computer.
Ad un certo punto, il suddetto avvocato chiese all'uditorio se qualcuno conosceva il significato del termine ALGORITMO; visto il silenzio assoluto dei professionisti del settore presenti all'evento, con un certo timore risposi io, non avvocato: "Procedura finita di calcolo".
Riporto questo episodio per far capire che la strada da compiere affinché i modelli di Giustizia predittiva possano diventare un utile strumento per i professionisti del Diritto è davvero molto lunga, data la generale avversione dei suddetti professionisti a strumenti analitici di calcolo.
D'altro canto, sebbene interessante, a mio parere la Giustizia predittiva non costituisce una panacea destinata a risolvere i gravi problemi del nostro sistema giuridico e giurisdizionale, ma può essere un utile strumento accanto ad altri, per chi sia costretto, come me, a ricorrere al Tribunale per risolvere questioni di vitale importanza.
Vediamo di che si tratta.

Per Giustizia predittiva si intende l'applicazione di modelli di analisi previsionale a casi particolari e concreti di Diritto, sia che si tratti di contenziosi civili, sia di procedimenti in ambito amministrativo o penale.
Tre i principi che consentono l'elaborazione di tali modelli:
  • la oggettività del sistema giuridico;
  • la certezza del diritto;
  • l'uniforme applicazione dello stesso in sede giurisdizionale.
A tal proposito, basta richiamare, in ordine gerarchico, l'art.101 della Costituzione, l'art.12 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile (cosiddette Preleggi), l'art.65 dell'Ordinamento giudiziario.
Ne consegue che, come scrive il prof. Viola, "il diritto può essere costruito come una scienza, che trova la sua principale ragione giustificativa nella misura in cui è garanzia di certezza: il diritto nasce per attribuire certezza alle relazioni umane, tramite una complessa attribuzione di diritti e doveri".

I modelli matematici che consentono di stimare (si tratta di una valutazione, assolutamente non di un calcolo preciso) l'esito di un procedimento approdato in Tribunale sono sostanzialmente di due tipi:
  1. di tipo induttivo, i quali offrono la possibilità di previsione su base statistico-giurisprudenziale;
  2. di impostazione deduttiva, che consentono una previsione su base algoritmico-normativa tramite combinazione di dati.
Nel primo caso, sostanzialmente ci si basa sulle sentenze di precedenti casi analoghi: se 15 sentenze su 100 precedenti dicono che nel caso X si applica la decisione Y, allora sui può prevedere il 15% di possibilità che in futuro il giudice a parità (o similitudine) di caso X si orienterà verso la decisione Y.
Questo modo di procedere presenta numerosi inconvenienti:
  • l’impostazione basata su meri calcoli statistici dei precedenti giurisprudenziali è adatta ad un sistema di common law, nel quale le sentenze costituiscono fonte di diritto, ma non è in linea con il nostro sistema di civil law, nel quale qualsiasi giudice, di qualsiasi grado, essendo soggetto soltanto alla legge, può legittimamente discostarsi da sentenze precedenti di casi simili;
  • la similitudine di casi, nell'ambito del Diritto si basa sull'analogia, su un ragionamento cioè che non rientra tra quelli della logica formale (in proposito, si veda il post precedente), a meno di non definirne in modo molto preciso i termini, come accade ad esempio nella geometria euclidea per i casi di similitudine tra figure;
  • infine, l'applicazione "invertita" del sillogismo aristotelico conduce facilmente ad una fallacia, dunque ad un risultato tutt'altro che valido e certo.
Il metodo deduttivo è infatti privo di vizi logici e porta ad una conclusione che è la diretta conseguenza delle premesse:
a.  La legge è uguale per tutti i cittadini di cui all’art.3 Costituzione (premessa maggiore)
b.  Tizio e Caio sono cittadini (premessa minore)
c.  Tizio e Caio sono uguali di fronte alla legge (conclusione).

Al contrario, l'applicazione del metodo induttivo conduce a una conclusione non necessariamente vera, in generale ad una fallacia:
a1. Tizio e Caio sono uguali di fronte alla legge (conclusione);
b1. Tizio e Caio sono cittadini (premessa minore)
c1.  La legge è uguale per tutti i cittadini (premessa maggiore).

Quindi, se per conclusione (a1) intendiamo le sentenze precedenti relative a casi analoghi, non è detto che il risultato (c1) per il caso concreto che si tratta, sia necessariamente  quello che deriva da (a1). 

Pertanto, nel nostro sistema è da preferire un modello deduttivo, che parte dalle disposizioni dell'art.12 delle Preleggi, considerate come descrittive di un algoritmo da formalizzare, ossia da tradurre in una sequenza iterativa ma finita di operazioni-interpretazioni di legge, aventi gerarchia diversa, per giungere ad un risultato:
  • interpretazione letterale del disposto legislativo;
  • interpretazione teleologica o per ratio, ossia basata sulla finalità e sui criteri assunti dal legislatore;
  • si procede quindi per analogia e per principi generali del nostro ordinamento giuridico;
  • si considerano eventuali condizioni come l’assenza di precise disposizioni e si ricorre all’interpretazione per analogia legis, nonché, in caso dubbio, per analogia iuris.
Il suddetto procedimento è iterativo in quanto prevede un ciclo, causato da condizioni, per cui se si attiva l’analogia legis, allora la disposizione analogica dovrà essere decodificata ricominciando dall’interpretazione letterale.
Per questa via, si può giungere alla costruzione di un modello matematico utile all’interpretazione della legge che si applica al caso particolare che si tratta e al suo esito; ovvero si perviene ad un sistema di equazioni, pur sottolineando il fatto che il risultato fornito dalla soluzione del sistema offrirà semplicemente una valutazione o stima dell'esito di un possibile contenzioso.
Il risvolto pratico è importante: effettuate le opportune valutazioni preliminari, le parti possono trovare utile ed economico accordarsi, piuttosto che avviare procedimenti lunghi, costosi e dall'incerto esito risolutivo della controversia, riducendo in tal modo il gravoso carico del nostro sistema giudiziario.
C'è da dire che necessaria premessa a questo possibile modo di procedere è costituita dalla buona fede e dall'onestà delle parti, principiando dagli avvocati; molto spesso, però, ho dovuto assistere e controbattere a sgambetti e manovre dilatorie meritevoli di ammonizioni e finanche di espulsioni, ovvero a cause intentate sul nulla, senza il reale timore di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge nei casi di lite temeraria



sabato 8 agosto 2020

20 - Il Diritto e la Logica formale

"Gli uomini, sia nel nostro tempo sia dapprincipio, hanno preso dalla meraviglia lo spunto per  filosofare, poiché dapprincipio essi si stupivano dei fenomeni che erano a portata di mano e di cui essi non sapevano rendersi conto, e in un secondo momento, a poco a poco, procedendo in questo stesso modo, si trovarono di fronte a maggiori difficoltà, quali le affezioni della luna e del sole e delle stelle e l’origine dell’universo." 
 Aristotele, Metafisica

Nell'anno 384 a.C., a Stagyra (nei pressi dell'attuale Stavros, nel mar Egeo nord-orientale), nasceva Aristotele, uno dei maggiori filosofi del mondo antico; era figlio di Nicomaco, medico di corte di Aminta III, re dei Macedoni, e fu egli stesso alla corte di Filippo II il macedone, come precettore del figlio, Alessandro Magno.
Fu questo filosofo, nato nella periferia del mondo greco, a fissare i principi fondamentali del corretto ragionamento (deduttivo, innanzitutto), nella sua opera di logica (Analitici), denominata poi Organon (Strumento) da un altro filosofo, Andronico di Rodi, nel I secolo a.C.
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Un esempio del ragionamento deduttivo è costituito dal famoso sillogismoossia da un ragionamento concatenato che, partendo da due premesse di carattere generale, una "maggiore" (1) e una "minore" (2), giunge a una conclusione coerente su un piano particolare (3):
  1. Tutti gli uomini sono mortali;
  2. Socrate è uomo;
  3. dunque Socrate è mortale.

I principi su cui si basa il corretto ragionamento, che è esemplificato dal sillogismo sopra riportato, sono tre:
  • principio di identità (A è uguale ad A)
  • principio di non contraddizione (A è diverso da B)
  • principio del terzo escluso (di due affermazioni opposte, l'una è necessariamente vera, l'altra necessariamente falsa e non vi è una terza possibilità). 
Il primo principio indica che nel corretto ragionamento il significato dei termini deve mantenersi costante.
Il secondo sostiene che, in un enunciato, non si può affermare e negare un predicato del soggetto, nello stesso tempo e nello stesso senso.
Il principio del terzo escluso afferma che in un sistema a due valori, Vero e Falso, un  enunciato o è vero o è falso, per cui una terza possibilità è esclusa.
Ne deriva che espressioni del linguaggio comune del tipo "la porta è mezza aperta", oppure la "bottiglia è mezza vuota" non hanno significato nell'ambito della logica formale, esattamente come non ne ha l'espressione "quella donna è un po' incinta".

La violazione del primo principio conduce a delle fallacie, ossia conclusioni non corrette dal punto di vista logico; ne è un esempio lo pseudo-sillogismo:
  • a. Tutti i cani abbaiano
  • b. Quel politico è un cane;
  • c. Quel politico abbaia.
Risulta evidente che nella premessa minore (b), il predicato "cane" attribuito al politico è usato in senso metaforico, non oggettivo; la conclusione del ragionamento è pertanto una fallacia (per quanto, a mio parere, sentendo in televisione alcuni politici maltrattare la lingua che fu di Dante e di Manzoni, l'affermazione finale non è completamente priva di senso...).

Il principio di non-contraddizione è alla base anche delle dimostrazioni indirette, dette "per assurdo", il cui procedimento è esemplificato nello schema che segue, tratto da Vidali, Filosofia e ragionamento.
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Un'applicazione del terzo principio può essere data proprio richiamando le espressioni comuni sopra riportate, scorrette dal punto di vista logico.
Se infatti affermassimo che "una porta è mezza aperta", dovremmo dire anche che "essa è per metà chiusa"; ciò si tradurrebbe nell'uguaglianza algebrica:
1/2 aperta = 1/2 chiusa
e moltiplicando primo e secondo membro per 2, otterremmo la conclusione chiaramente errata
1 aperta = 1 chiusa.

Queste brevi note ci saranno utili per introdurre nel prossimo post l'argomento della giustizia predittiva, ma hanno validità generale nelle argomentazioni di Diritto, costituendo effettivamente un utile strumento, proprio come nella definizione di Andronico di Rodi.

Infine, per chi ha in odio o scarsa dimestichezza con le dimostrazioni matematiche e obietta che il Diritto non è certo una scienza esatta, come invece sembra essere la Matematica nella convinzione diffusa, mi preme sottolineare che anche la regina delle scienze è tutt'altro che esatta, come mostrano i seguenti "scandali" storici:

mercoledì 5 agosto 2020

19 - Interpretazione, analogia, irretroattività e favor rei

Le disposizioni normative, rese note ai cittadini mediante pubblicazione su organi di stampa statali (Gazzetta Ufficiale, innanzitutto), devono possedere la fondamentale caratteristica della chiarezza, evitando difficoltà di comprensione e ambiguità di significato, che porrebbero i destinatari nella grave situazione di non sapere con certezza quale comportamento tenere per non incorrere in sanzioni e pene.
A tal proposito, si può affermare, senza dubbio di smentita, che anche sotto questo aspetto la nostra Costituzione è un esempio da apprezzare e da seguire per la chiarezza espressiva che la caratterizza, frutto come è stato del lavoro di linguisti di alto livello (Concetto Marchesi, ad esempio) che ne affinarono il testo prima della pubblicazione.
Non sempre è così.
Accade talvolta, infatti, che l'astrattezza delle disposizioni, dovuta alla generalità dei casi che esse comprendono (si parla in gergo di fattispecie), unita al burocratese sempre in agguato nei documenti della pubblica amministrazione, possa generare delle difficoltà di comprensione nei comuni cittadini e persino negli addetti ai lavori, i quali volentieri tendono a interpretare il significato di una legge come meglio gli conviene.
In tali casi, è bene precisare che l'art.12 delle Disposizioni preliminari del Codice Civile (dette anche preleggi) fornisce importanti indicazioni da seguire:
  • ARTICOLO N.12
    Interpretazione della legge.

  • [I]. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore [1362 ss. c.c.].
    [II]. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe [14]; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato [2, 3, 4, 29, 35, 36, 41, 42, 45 Cost.].

  • Il comma [I] sopra riportato si riferisce alla cosiddetta interpretazione letterale.
  • La prima parte del comma [II] fa riferimento alla cosiddetta analogia legis, mentre nella seconda parte si fa riferimento alla cosiddetta analogia juris, precisando comunque che il criterio dell'analogia non vale nel campo del diritto penale (ossia, un certo comportamento deve essere previsto espressamente come reato per essere perseguito e punito, non potendosi procedere per similitudine di situazioni).
  • La giurisprudenza (in particolare le sentenze della Corte di Cassazione), consistendo nell'applicazione pratica delle disposizioni generali del Diritto, può aiutare a chiarire il significato di una norma; infine, la dottrina, ossia l'esame e le argomentazioni elaborati da studiosi del Diritto possono aiutare nella comprensione univoca di disposizioni che presentano difetti di scarsa chiarezza e di ambiguità di senso.
  • Altro principio importante nel nostro ordinamento giuridico è la irretroattività di una disposizione di legge: la legge comincia a valere nel momento in cui entra in vigore e non può applicarsi a fatti e comportamenti del passato che abbiano ormai esaurito il loro effetto o che siano prescritti. La ragione di tale principio è ovvia, perché, in caso contrario, ogni cittadino si troverebbe nell'incertezza di poter compiere o meno una certa azione, la quale in futuro potrebbe essere considerata come violazione di legge, con tutte le conseguenze negative che ne deriverebbero.
  • Un sorta di eccezione a tale principio è il cosiddetto favor rei in ambito penale: una persona condannata per un reato previsto come tale nel momento in cui viene compiuto, viene poi prosciolta in caso di depenalizzazione dello stesso in futuro (ad esempio, è il caso dell'ingiuria, dapprima considerata nell'art. 594 del Codice Penale, ma attualmente non più prevista come reato).
  • Gli aspetti del nostro Diritto sopra considerati ci consentiranno di affrontare l'interessante discorso sulla giustizia predittiva, ma prima dovremo esaminare nel prossimo post i fondamenti della logica formale da cui questa "tendenza di frontiera" del Diritto muove le mosse.  


domenica 2 agosto 2020

18 - Costituzione, Codici, Testi Unici e Leggi Speciali

Il sistema di fonti del Diritto italiano è piuttosto articolato e ampio, per cui è utile avere delle indicazioni di massima anche per il cittadino comune.
Legge fondamentale dello Stato è la Costituzione della Repubblica, i cui articoli non rappresentano solo i principi informatori delle disposizioni giuridiche di rango inferiore, ma sono essi stessi legge, la cui violazione comporta adeguate sanzioni in sede giurisdizionale, nei diversi gradi di giudizio previsti nei casi particolari che ricorrono.
Ad esempio, la violazione dell'art.2 Cost., consistente nel caso specifico nella divulgazione dell'immagine altrui senza autorizzazione, ha determinato l'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale (sent.84/2019 della Corte di Appello di Campobasso), trattandosi di un evidente caso di violazione dei diritti fondamentali della persona.
Ciò premesso, cominciamo con le raccolte sistematiche di leggi in Codici, attinenti specifiche sfere del diritto (Civile, Penale, Amministrativo, Tributario etc.), che trattano le questioni nel merito e nelle procedure che occorre seguire per attivare l'azione presso la competente giurisdizione:
  1. Codice Civile (c.c.) e Codice di Procedura Civile (c.p.c.);
  2. Codice Penale (c.p.) e Codice di Procedura Penale (c.p.p.);
  3. Codice del Processo Amministrativo;
  4. Codice Tributario o Statuto del Contribuente;
  5. Codice del Processo Tributario;
  6. Codice degli Appalti Pubblici;
  7. Codice del Consumo;
  8. Codice della Strada
  9. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Vi sono poi i testi unici, relativi a materie di particolare complessità tecnica:
Particolari e importanti materie, come ad esempio il Diritto del Lavoro, non sono organizzate purtroppo in modo sistematico in codici o testi unici, ma rimandano a diverse fonti legislative.

Infine, vi sono le leggi speciali, che regolano materie specifiche o sono rivolte a particolari categorie di soggetti:
Esse non possono essere in contrasto con le norme più generali, ma servono a disciplinare ambiti specifici e particolari circostanze (lex specialis derogat legi generali).
Un posto a sé merita a mio parere la Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, la quale ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nell'ambito del rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, per la difesa dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei primi contro la protervia della seconda.
Come risulta evidente già ad una prima occhiata, si tratta di un sistema molto ampio, spesso soggetto a elefantiasi, sovrapposizioni non sempre coerenti e cambiamenti di rotta al mutare dell'indirizzo politico dei governi che si succedono e che non ha eguali nell'ambito dell'Unione Europea (forse anche nel mondo...).