sabato 20 giugno 2020

8 - Simul stabunt vel simul cadent - parte seconda

Anno 2015
Inizia il processo, per il quale accetto l'assegnazione dell'avvocato d'ufficio, come da norme sul giusto processo (che approfondiremo nella parte terza) e da articolo 24 della Costituzione della nostra Repubblica.
Da precisare che, rimanendo spesso nelle aule del tribunale per attendere il mio turno nelle cause di recupero crediti alle quali sono stato costretto da clienti morosi, ne ho viste tante, per cui ritengo che un avvocato valga l'altro, almeno nei casi in cui non si abbiano validi motivi per confidare nelle sue capacità e, soprattutto, nella sua onestà (per chi vuole avere un'idea in proposito, sia pure romanzata, può leggere il capitolo del mio romanzo Viale dei Giardini, relativo al processo su un incidente automobilistico con una capra, che renderò disponibile su questo blog).
Neanche a pensarlo, ecce homo: l'avvocato "faso tuto mi" che mi viene assegnato, dopo qualche iniziale schermaglia, tenta di convincermi che dobbiamo cercare di dimostrare la mia innocenza, "riempiendo il vuoto temporale che passa dal presunto incidente con la bicicletta al momento della mia denuncia"(?!).
Quando faccio presente al luminare che in Italia vige il sistema accusatorio, ossia che è il PM che ha chiesto il mio rinvio a giudizio a dover dimostrare in aula la mia colpevolezza, il forense cogita un po', poi getta la spugna e rinuncia all'incarico, inviandomi tutta la documentazione, acquisita dal fascicolo di indagine, mediante una sua collega in gonnella, la quale mi augura buona fortuna.
Per inciso, sono poi venuto a sapere che il luminare in argomento ha chiesto e ottenuto la nomina quale Giudice Onorario di Tribunale (GOT) in altra prestigiosa sede: trattasi di nomina che viene avallata dal Presidente di Tribunale, del foro di iscrizione del leguleio, e dal Procuratore capo presso lo stesso tribunale, dell'ufficio cioè che aveva chiesto e ottenuto il mio rinvio a giudizio (questo spiega, a mio parere, il tentativo di mutare il regime accusatorio in inquisitorio, a mio danno).
Il secondo avvocato d'ufficio che mi viene assegnato non tocca le bassezze del primo, ma comunque mi propone il patteggiamento: gli faccio presente che patteggiano i delinquenti, categoria alla quale non ritengo di appartenere.
Il dibattimento si apre e appare subito chiaro che l'unico elemento oggettivo di prova è costituito da un fantomatico video che dimostrerebbe la mia colpevolezza; ovvero le riprese delle telecamere del supermercato non inquadrerebbero alcun soggetto avvicinarsi alla bicicletta, per cui il sabotaggio risulterebbe una "mia invenzione fantasiosa di un fatto inesistente", come scrive l'Obliquo dall'eloquenza magna nella sua informativa riservata per la Procura.
Purtroppo per lui e per la gang dei dobermann che ha orchestrato la mia incriminazione, il video suddetto, di cui chiediamo la visione in aula, non si trova e non è mai stato esaminato da alcuno (uno dei dei PM, che si presentano a turno in udienza, ne apprende stupito l'esistenza).
Per di più, l'Obliquo, da par suo, contraddice in aula la stessa trascrizione da lui fatta del fantomatico video: in essa affermava che nessuno si era avvicinato alla bicicletta per sabotarla, mentre in aula, a precisa domanda posta anche dal giudice, ammette che la bicicletta non era inquadrata dalle telecamere. Dunque, essendo la bicicletta non visibile, che significato può avere "nessuno si è avvicinato ad essa per sabotarla"?
Contraddizione da me rimarcata, insieme ad altre inesattezze sullo stato dei luoghi descritto nell'informativa dell'Obliquo e chiaramente evidenti nei documenti (foto, immagine da Google Earth) prodotti a seguito di mia personale indagine difensiva (il mio avvocato d'ufficio si è ben guardato dal produrre un qualche documento a mia difesa, soffrendo forse del blocco dello scrittore).
Nella mia memoria difensiva scritta per la discussione finale (anno 2019), evidenzio la fraudolenza insita nell'informativa e/o nelle dichiarazioni rese in aula dell'Obliquo: 
Dunque, non solo non si può dimostrare che nessuno si avvicinò alle biciclette, non essendo le stesse inquadrate  dalle  telecamere,  ma  l’avvicinamento  sarebbe  potuto  avvenire  facilmente  passando  dal secondo ingresso, attraverso un percorso non coperto dal sistema di video-sorveglianza. Circa ventitré secoli fa, un tale Aristotele da Stagira fissò le regole del ragionamento logico, in alcuni principi  rivelatisi  sempre  corretti,  mai  fallaci  e  che  sono  persino  alla  base  del  funzionamento  degli odierni personal computer a logica binaria: 1-0, acceso-spento, vero-falso. Nel caso di specie, ci interessa il cosiddetto principio di non contraddizione: di due affermazioni, l’una opposta dell’altra e concernenti lo stesso fatto, se una è vera, l’altra deve essere necessariamente falsa. Il Carabiniere [Obliquo], trascrivendo, prima, che le biciclette erano visibili e inquadrate dalle telecamere del supermercato, quindi affermando in aula che le stesse biciclette non erano inquadrate perché parcheggiate in area non coperta dal sistema di video-sorveglianza, ha sicuramente dichiarato il falso: o nella trascrizione del fantomatico video o nella sua sua escussione in aula. Mancando il fantomatico video a base dell’accusa mossa nei miei confronti, non possiamo dire quale delle affermazioni dell'[Obliquo] sia quella vera e quale sia quella falsa; ma possiamo sicuramente affermare che in uno dei due casi, egli, pubblico ufficiale appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha dichiarato il falso.
Risultato: assoluzione piena perché "il fatto non sussiste".
continua nella terza parte

  

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